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L'avvocato del cuore
Genitori separati e fede religiosa del figlio (minore): come comportarsi?

Questo è il suggerimento che mi sento di darLe, nonché l’indicazione che i Giudici offrono a tutti i genitori che sottopongono alla loro attenzione tale problema. Le basti sapere che, ai fini della valutazione del preminente interesse del minore alla crescita sana ed equilibrata, la Corte di Cassazione – di recente chiamata a valutare un caso simile al Suo, proprio sull'iscrizione o meno della minore all'ora di religione alla scuola elementare – ha ritenuto indispensabile ascoltare la minore, nonostante si trattasse di una bambina di soli 6 anni. Questo perché, secondo i Giudici di legittimità, procedere all'osservazione della minore è necessario per meglio comprendere le sue effettive esigenze e aspirazioni, anche con il supporto di un consulente psicologico.

Insomma, il cosiddetto "best interests of the child" assume ogni giorno una maggior rilevanza. Ancor più dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che di recente ha coinvolto l'intero mondo del diritto, compreso il diritto di famiglia. Dallo scorso marzo, infatti, la disciplina relativa all’ascolto dei minori è certamente più chiara, avendone il legislatore indicato le modalità, i tempi e i casi di esclusione motivata di tale audizione (gli articoli ai quali faccio riferimento sono il 473 bis.4 e 473 bis.5 c.p.c.). Nonostante questa Riforma si applichi solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, i principi fondativi e ispiratori sono già stati assorbiti dai Giudici e vengono puntualmente seguiti anche nei giudizi meno recenti (com'è il caso della sentenza della Corte di Cassazione che Le raccontavo poco sopra).

Se avrà cura di tenere come unico obiettivo per la scelta di iscrizione all’ora di religione la serenità e il benessere di Suo figlio, non deve temere alcunché: ha sicuramente il diritto di difendere la Sua posizione e, anzi, Le consiglio di farlo, anche davanti alle Autorità competenti se necessario. Le faccio i miei migliori auguri!

*Daniela Santagostino Bietti, Studio Legale Bernardini de Pace

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