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Economia
Convegno in Assolombarda sulle informazioni di carattere non finanziario

Il 25 gennaio 2017 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs. 254/2016 di attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo, che richiede la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, le cosiddette “non financial information” di cui abbiamo parlato più volte con Andrea Gasperini, responsabile del gruppo di lavoro di Aiaf Mission Intangibles® (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari).

ASSOSEF, NIBR ed Assolombarda hanno organizzato un convegno per elaborare le prime riflessioni sul provvedimento legislativo, al quale sono intervenuti il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed un panel di relatori tra i quali quelli che ricoprono un importante ruolo previsto dal legislatore, cioè la CONSOB e i Revisori. Questo convegno ha visto un’ampia affluenza di pubblico a testimonianza dell’interesse che riscuotono le informazioni di carattere non finanziario sui temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. 

 

ANDREA GASPERINI DI AIAF EVIDENZIA I PUNTI SALIENTI DEL CONVEGNO

 

Riprendiamo quindi il discorso sulle informazioni di carattere non finanziario con Andrea Gasperini che ha presenziato all'evento. Quali sono i punti salienti introdotti dal Ministero?

"Secondo Gian Paolo Ruggiero Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha coordinato le due consultazioni pubbliche fatte nel 2016, il D.Lgs. 254/2016 deve essere considerato come una grande opportunità: è un errore interpretarlo come una semplice richiesta burocratica o un adempimento amministrativo che comporta ulteriori oneri a carico delle imprese in quanto è concessa anche una certa flessibilità di rendicontazione nella scelta degli standard cui fare riferimento. E’ nello stesso interesse delle imprese seguire la disciplina del D.Lgs 254/2016 e comunicare opportunità e rischi non sempre facilmente apprezzabili dal punto di vista finanziario, ma che possono avere significativi impatti sul medio-lungo termine".

Ma come si inserisce questo nuovo aspetto nella logica italiana sempre un po' soggettiva?

"In Italia spesso si usano le leggi per promuovere le buone pratiche e l’adozione di comportamenti desiderabili e corretti, ma le leggi consentono di definire solo le cornici ed eventualmente le sanzioni. Le buone pratiche devono emergere in modo spontaneo in quanto è nell’interesse di chi comunica dire che cosa ha fatto e innalzare così la propria la reputazione: non deve essere visto come un aggravio di ulteriori oneri amministrativi. Con riferimento al ruolo delle società di revisione è stata fatta una scelta coraggiosa da parte del legislatore per garantire che le informazioni siano credibili ed affidabili. Ad esempio per dati come le emissioni di carbonio le società di revisione possono attestare che i dati sono coerenti e la metodologia di determinazione è affidabile, ma non garantire al 100% la veridicità del dato stesso.

In assenza di uno standard di rendicontazione è difficile la comparabilità delle relazioni di carattere non finanziario delle imprese e la stessa scelta da parte delle imprese di uno standard è una condizione necessaria ma non sufficiente, spesso i diversi standard utilizzati sono in competizione fra di loro, alcuni sono molto più articolati e specifici di altri ed è attesa quindi una evoluzione degli standard. Le imprese faranno quindi una scelta individuando quello ritenuto migliore per le loro esigenze.

 

QUALI SONO LE INFORMAZIONI DI CUI PARLIAMO

 

"Le imprese devono rendicontare solo le informazioni rilevanti per la loro attività, che consentono di comprendere quale è il loro modello di business. Con riferimento all’articolo 7 il legislatore ha lasciato la facoltà alle imprese, che non rientrano negli obblighi, di fornire comunque informazioni di carattere non finanziario in modo volontario e solo in determinate situazioni possono derogare all’attività di controllo che deve comunque assicurare che la rendicontazione è fatta in modo corretto e non è uno spot pubblicitario".

Secondo Silvana Anchino, Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Istituzionale Emittenti CONSOB, due aspetti degni di rilievo sono l’articolo 7 che consente alle imprese che non rientrano negli obblighi legislativi comunque di presentare una dichiarazione di carattere non finanziario conforme, e l’articolo 8 prevede che le sanzioni, ridotte della metà, si applicano anche agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo se è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario volontaria conforme contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti.

 

I POTERI DELLA CONSOB

 

L’articolo 9 “Poteri e coordinamento tra le autorità” riprende i poteri che già la Consob ha ex articolo 115 “Comunicazioni alla Consob” disciplinati dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e la Consob avvierà quindi una consultazione pubblica per tradurre in pratica i suoi poteri: è prevista la necessità di confronto con Banca d’Italia ed IVASS.

Con riferimento alle stime e valutazioni che sono state fatte in bilancio la Consob può chiedere degli incontri con le società per capire anche gli aspetti di governance ed ha un potere ispettivo al quale si farà ricorso solo in casi di mancata collaborazione da parte delle società ed i temi affrontati sono molto complessi, può richiedere le necessarie modifiche o integrazioni e fissare il termine per l’adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applicano le sanzioni indicate all’articolo 8 del D.Lgs 254/2016.

Le informazioni verranno acquisite tramite il registro delle imprese, il sito internet ed un flusso informativo più strutturato che dovrà essere inviato alla Consob che verrà disciplinato prestando attenzione a ridurre al minimo ulteriori oneri a carico delle imprese. Punto centrale è il ruolo delle società di revisione che devono esprimere un giudizio sulla conformità delle informazioni. All’articolo 9.c è prevista l’attività di disciplina da parte della Consob dei principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori. Anche in questo caso si potrebbe attivare la richiesta di un flusso informativo.

 

LA TAVOLA ROTONDA ASSIREVI

 

Piermario Barzaghi, Responsabile Gruppo di ricerca Assurance Non Financial Information ASSIREVI, ha precisato che Assirevi ha svolto un ruolo di collaborazione attivo con il MEF ed è importate considerare che:

  1. La dichiarazione di carattere non finanziario non è il bilancio di sostenibilità.
  2. La dichiarazione di carattere non finanziario integrata con il Bilancio Finanziario non costituisce un Bilancio di Sostenibilità.

I temi che devono essere affrontati sono molto delicati ed è importante avere una grande sensibilità: ma in azienda chi è competente a fornire queste informazioni? Con riferimento alla tempistica per acquisire i dati sulle informazioni di carattere non finanziario, è necessario attivare un processo interno in azienda che consenta di supportare le decisioni aziendali.

 

Chiediamo allora ad Andrea Gasperini quali sono le conclusioni che si potrebbero trarre da questo convegno

"Appare ormai evidente che anche le informazioni di carattere non finanziario sui fattori ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva stanno diventando sempre più rilevanti per le imprese e, in generale, per il mondo economico e finanziario, e non devono essere considerate solo come “buone azioni” da comunicare, ma devono diventare indicatori di performance permanenti nella definizione delle strategie di impresa. Il primo anno sarà quindi un anno di test non solo per le imprese chiamate a comunicare ma anche per la Consob ed i revisori.

Forse l'intersse suscitato tiene sì conto delle attività e delle caratteristiche delle imprese, ma è solleticato anche dalla preoccupazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono cifre variabili da 20.000 a 150.000 euro, che possono essere imposte ad amministratori, organi di controllo e società di revisione degli enti obbligati a comunicare queste informazioni".

 

 

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