Economia
Pensioni riforma, 'senza quota 100 in pensione a 67 anni'? Fake news...

Le fake news di Repubblica sulle pensioni
Riceviamo e pubblichiamo
Gentile Dott.ssa Valentina Conte,
Lei è una dei destinatari delle mie periodiche e-mail circolari sugli strafalcioni relativi all’interpretazione delle norme pensionistiche, per cui mi sorprende leggere, nel Suo articolo di oggi “Senza quota 100, in pensione a 67 anni” http://www.repubblica.it/economia/2018/10/27/news/senza_quota_100_in_pensione_a_67_anni-210159191/, quanto segue:
“Nel primo caso, l’età però sale di cinque mesi rispetto ad oggi: a 67 anni (con un minimo contributivo di 20 anni). Si adegua - come previsto dalla legge Fornero - alla speranza di vita.”
Falso. Come previsto dalla legge SACCONI (L. 122/2010, art. 12, comma 12bis)
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-5-31;78~art12!vig=.
Si veda anche: Pensioni, dopo una mia lettera Repubblica rettifica una notizia falsa che circola sui media da sei anni http://vincesko.blogspot.com/2017/11/pensioni-dopo-una-mia-lettera.html
“dunque nel biennio successivo (2021-2022)”.
Questa è l’interpretazione di RGS, che deve emettere il decreto direttoriale, come previsto dalla riforma SACCONI, ma è errata. Infatti la norma Fornero, che modifica la periodicità da triennale a biennale dell’adeguamento all’aspettativa di vita (L. 214/2011, art. 24, comma 13), così recita:
“13 Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni […]”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-5-31;78~art12!vig=
Cioè è relativo agli “adeguamenti successivi a quello [triennale, 2019-2021, ndr] effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019”. Quindi, non quello del 2019, ma quello successivo a quello del 2019, cioè nel 2022.
“O addirittura - se la mortalità aumentasse nei prossimi quattro anni - in discesa (si uscirebbe prima dei 67 anni).”
No, secondo RGS (e altri), le diminuzioni non vanno computate, interpretando anche in questo caso male la norma, che recita:
“In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-5-31;78~art12!vig=
Limitazione che invece dovrebbe valere soltanto “in sede di prima applicazione” (2013).
“Il meccanismo che lega l’aumento dei requisiti per la pensione all’aumento della speranza di vita ha una sua logica tecnica.”
Anche per le cosiddette “quote”, il meccanismo dell’adeguamento alla speranza di vita fu deciso dalla riforma SACCONI. La riforma Fornero lo estese soltanto alle pensioni anticipate, che prescindono dall’età anagrafica (art. 24, comma 12).
Spero di essere stato utile.
Cordiali saluti,
Vincenzo Battipaglia