Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti interessati (di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88) possono chiedere la concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro, utilizzando l'apposito schema di domanda reso disponibile sul sito dell'Aams. Entro trenta giorni dalla predetta data i soggetti possessori (di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b, della legge 7 luglio 2009 n. 88) che intendono proseguire l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, sono tenuti a presentare apposita richiesta ad AAMS, utilizzando lo schema di domanda reso disponibile sul sito sopra indicato”.
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