In linea con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 26, della legge n. 88 del 2009 (Comunitaria) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, AAMS rende disponibili: a) gli atti necessari per la selezione dei concessionari b) le versioni aggiornate dei protocolli di gioco e il protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD), che disciplinano le modalità di comunicazione tra il sistema del concessionario ed il sistema di AAMS, nonché l'ambiente di test per i protocolli di gioco e di comunicazione del gioco a distanza. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009 n. 88, che hanno presentato apposita richiesta, ai sensi dell'articolo 2: a) adeguano i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività alle disposizioni previste nel presente decreto e nei provvedimenti in esso citati; b) sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione. I soggetti di cui all'articolo 2 adottano i protocolli di comunicazione e le modalità di connessione rispettivamente a far data dalla sottoscrizione della convenzione di concessione e dalla data di sottoscrizione dell'atto integrativo.
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