Lavoro

Colf, lecito il licenziamento in gravidanza

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.17433/15, ha stabilito che il licenziamento delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino non è qualificabile come illecito o discriminatorio, non essendo per legge vietato licenziare in ambito di lavoro domestico. Ai sensi dell’art. 62 c.1 del Dlgs. n. 151/01, alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6 c. 3, 16, 17, 22 commi 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, con esclusione, dunque, del divieto di licenziamento previsto, invece, dall’art. 54 dello stesso decreto legislativo.

Divieto di licenziamento in periodo di gravidanza e puerperio (tratto da ebook lavoro domestico Fondazione Studi)

Una delle diversità tra le colf e le altre lavoratrici riguarda la mancata estensione alle prime del divieto di licenziamento nel periodo di gravidanza e puerperio.

L’art.62 del D.Lgs. n.151/01, nel richiamare le varie norme applicabili al lavoro domestico, omette di citare quella in tema di divieto di licenziamento durante la maternità. Anche nella precedente normativa in materia di maternità (Legge n.1204/71), il divieto generale di licenziamento era espressamente escluso dall’ambito del lavoro domestico.

La Corte Costituzionale ha escluso più volte l’illegittimità di tale mancata estensione. Questo orientamento non risulta in linea con il costante indirizzo degli ultimi anni, volto alla completa salvaguardia della maternità che non tollera esclusioni o vuoti normativi.

Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16.7.2013 ratificato il 20.2.14, invece, all’art.24 prevede l’applicazione delle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri anche ai collaboratori domestici. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro (quindi in deroga all’art.54 del D.Lgs. n.151/01, secondo cui il divieto di licenziamento opera in relazione allo stato oggettivo della gravidanza) e fino alla cessazione del periodo di astensione per congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.