Lavoro
Dimissioni critiche dal 12 marzo 2016
Un nuovo adempimento graverà sul lavoratore che vuole dimettersi. Dopo l’introduzione dell’obbligo delle dimissioni on line stabilito dal Jobs Act,è stato pubblicato in GU il decreto che ne definisce le modalità. Il decreto entrerà in vigore il 12 marzo 2016 e da quella data i lavoratori che intendono dimettersi dovranno (a pena di inefficacia della lettera ordinaria e il diritto alla prosecuzione del rapporto) comunicare la loro intenzione tramite l’apposito modulo on line.
Stessa procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La nuova procedura per le dimissioni online, nata per il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, costituisce un provvedimento che va nella direzione contraria alla semplificazione normativa e che comporta maggiori oneri burocratici e costi per le imprese. Questo, in sintesi, il parere di Rosario De Luca, Presidente di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che in un'intervista alla web tv di categoriasottolinea come l'invio della richiesta di dimissioni online, sebbene interessi una piccolissima parte dei rapporti di lavoro del settore privato, comporti adempimenti per il lavoratore e un clima di malessere in azienda.
La richiesta dei Consulenti del lavoro (già formalizzata al Ministero del lavoro) è quella dell’abrogazione integrale della norma, poiché a fronte di una sostanziale incertezza della numerosità dei casi oggetto di tutela, s’introducono alla generalità dei lavoratori una serie di obblighi molto articolati. Infatti, ogni anno in Italia si registrano oltre 1,5 milioni di dimissioni che rischiano di generare un rilevante contenzioso se esse fossero interessate da procedure complesse per il perfezionamento.
Alcune delle criticità evidenziate dai Consulenti del lavoro sono le seguenti:
1. qualora il lavoratore volesse attivare la procedura direttamente, va fatto presente che il rilascio del PIN dispositivo via posta avviene dopo diverse settimane e questi tempi spesso sono incompatibili con le esigenze dei lavoratori;
2. qualora il lavoratore volesse avvalersi degli intermediari (patronati, enti bilaterali, organizzazioni sindacali etc) non è escluso che sia richiesto un onere economico per il servizio reso;
3. il modulo sembra essere l’unica modalità di comunicazione al datore di lavoro del recesso dal rapporto anche se esso è privo di informazioni necessarie come ad esempio, i giorni di preavviso previsti dal CCNL applicato in azienda;
4. l’introduzione della compilazione del modulo per le dimissioni introduce adempimenti che vanno in un senso contrario al processo di semplificazione in corso, poiché si realizzano adempimenti duplicati in quanto il datore di lavoro è costretto ad effettuare una ulteriore comunicazione C.O., nonostante quella già predisposta dal lavoratore e che tra l’altro è già destinata alla direzione territoriale del Lavoro competente.
5. per come è stato costruito l’impianto normativo rimangono incerte le risoluzioni del rapporto di lavoro soprattutto nei casi in cui il lavoratore abbandona il posto di lavoro per far ritorno al suo paese di origine e senza compilare alcun modulo previsto dalla legge. In queste circostanze, al solo fine di rendere certa la cessazione del rapporto di lavoro, si costringe il datore di lavoro ad effettuare un licenziamento per giusta causa con il conseguente aggravio di oneri contributivi a suo carico atteso il pagamento del cd. “Ticket licenziamento”.