L'attesa per la visita è troppo lunga? Il paziente ha dei diritti. Ecco quali
L’attesa per la visita medica è troppo lunga? Il paziente ha dei diritti
L’attesa per la visita medica è troppo lunga? Il paziente ha dei diritti. Pochi lo sanno ma è proprio così: ecco quali.
Esiste un Piano nazionale di governo delle liste d’attesa. Lo spiega lo studio Cataldi, che ne descrive le linee guida (come si legge su http://www.direttanews.it). Il Piano, elaborato dal governo di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce priorità e tempi massimi entro i quali il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare esami, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Sono quattro le priorità temporali e spetta al medico inserirle nella ricetta: U per erogazione della prestazione urgente (entro 72 ore), B per prestazioni in tempi brevi (10 giorni), D per prestazioni differibili (30 giorni per una visita, 60 per un esame strumentale), P per prestazioni programmate entro 180 giorni dalla prescrizione.
Si legge sul sito di informazione legale: “Il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa ha poi individuato anche 58 prestazioni, tra quelle offerte dal SSN, il cui tempo massimo d’attesa va garantito almeno al 90% dei cittadini che ne fanno richiesta. Con particolare riferimento agli esami strumentali, da erogare entro 60 giorni, tra di essi rientrano anche le TAC, in particolare quelle, con e senza contrasto, al torace, all’addome (superiore, inferiore o completo), al capo, al rachide e allo speco vertebrale, al bacino. Tra gli esami strumentali che vanno erogati entro 60 giorni al 90% dei cittadini ci sono, poi la mammografia, la RMN cervello e tronco encefalico, la RMN pelvi, prostata e vescica, la RMN muscoloscheletrica, la RMN colonna vertebrale, l’ecografia capo e collo, l’ecocolordoppler cardiaca, l’ecocolordoppler dei tronchi sovra aortica, le ecografie addome, mammella e ostetrica-ginecologica”.
Se i tempi non vengono rispettati, il paziente che necessità della prestazione può rivolgersi a un medico per una visita specialistica privata, pagando solo il ticket e senza nessuna spesa aggiuntiva: “Già prima della stipula del primo Piano nazionale, l’articolo 3 del decreto legislativo numero 124/1998 sanciva, infatti, l’obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere di determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata e la possibilità per l’assistito, qualora l’attesa si prolunghi oltre i predetti termini, di chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria o, in subordine, ricorrendo a prestazioni interamente private”.
Si deve però stare molto attenti perché per accedere alla prestazione “è necessario presentare al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza una richiesta in carta semplice nella quale indicare i propri dati personali e i riferimenti temporali che giustificano la domanda, documentandoli adeguatamente. Bisognerà in altre parole rilevare e provare che la richiesta è stata presentata a una determinata data e che non è stata evasa nei termini massimi prescritti”.