Milano
Cappato assolto, la decisione di morire di Dj Fabo fu autonoma e consapevole
Secondo i giudici Marco Cappato ha solo aiutato Dj Fabo a recarsi in Svizzera, ma non ha determinato o rafforzato la sua decisione di ricorrere all'eutanasia
Cappato assolto, la decisione di morire di Dj Fabo fu autonoma e consapevole
La decisione di Fabiano Antoniani di andare a morire in Svizzera col suicidio assistito fu "autonoma e consapevole". Lo scrivono i giudici della corte d'assise di Milano nella sentenza con cui anno assolto Marco Cappato dall'accusa di aiuto al suicidio. "Le emergenze istruttorie - si legge nelle motivazioni, depositate oggi - hanno dimostrato che Marco Cappato ha aiutato Antoniani a morire, come da lui scelto, solo dopo avere accertato che la sua decisione fosse autonoma e consapevole, che la sua patologia fosse grave e irreversibile e che gli fossero prospettate correttamente le ipotesi alternative".
Marco Cappato e' stato assolto il 23 dicembre scorso perche' la sua condotta rientrava in quell'area di non punibilita' tracciata dalla Consulta per non considerare l''aiuto al suicidio' un reato. Le brevi motivazioni depositate dalla Corte d'Assise di Milano si limitano, in sostanza, a spiegare come sia stata accertata l'esistenza, attraverso il dibattimento e le indagini, di questi 'paletti' imposti dai giudici costituzionali. Dunque, Fabiano Antoniani, tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale, era affetto da una "patologia irreversibile", come dimostrato dai documenti sanitari; soffriva di una "grave sofferenza psichica e psicologica", come riferito da medici e familiari e mostrato anche nello straziante video per la tv girato dalle 'Iene'; aveva una "dipendenza da trattamenti di sostegno vitale" in quanto "non autonomo nella respirazione, nell'alimentazione e nell'evacuazione"; era capace di "prendere decisioni libere e consapevoli", come confermato dai testimoni, tra i quali la mamma e la sorella. Al paziente, viene spiegato nella sentenza firmata dal presidente Ilio Mannucci Pacini, era inoltre "stata adeguatamente illustrata e prospettata la possibilita' di porre fine alla propria vita mediante la sedazione profonda e l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale". Alternative alle quali aveva opposto un netto rifiuto. In conclusione, "la contestazione di agevolazione al suicidio non e' punibile rientrando in quella 'circoscritta area di non conformita' costituzionale' della norma individuata dalla Corte Costituzionale". Nell'ultima parte delle motivazioni, i giudici si soffermano sul dilemma se la Consulta abbia ridotto l'ambito di applicazione del reato oppure abbia considerato le condizioni indicate come delle scriminanti. "Ritiene la Corte - si legge nelle motivazioni - che la pronuncia di incostituzionalita' riduce sotto il profilo oggettivo la fattispecie, escludendo che configuri reato la condotta di agevolazione al suicidio che presenti le caratteristiche descritte. E' il meccanismo di riduzione dell'area di sanzionabilita' penale che non opera come scriminante ma incide sulla struttura oggettiva della fattispecie".