Contributi Inps commercianti: i redditi di capitale vanno esclusi dal calcolo - Affaritaliani.it

Fisco e Dintorni

Contributi Inps commercianti: i redditi di capitale vanno esclusi dal calcolo

sotto: Dr. M. Guadalupi e Avv. M. Sances

La Cassazione sconfessa l’operato dell’Inps ed esclude i redditi da partecipazione derivanti dalle società di capitale (srl e spa) dal calcolo dei contributi artigiani e commercianti.

Per capirne di più abbiamo chiesto chiarimenti all’Avvocato Cassazionista Matteo Sances e al Dott. Marcello Guadalupi, commercialista in Milano.

Allora Avvocato Sances, cosa cambia materialmente per i commercianti e gli artigiani?

La Suprema Corte ha finalmente chiarito con una recente pronuncia (sentenza n.21540/19, depositata il 20 agosto 2019, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani NON rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (srl o spa) eventualmente percepiti.

I giudici, infatti, chiamati a pronunciarsi in merito alla legittimità dell’operato dell’Inps – il quale da anni invece utilizza come base di calcolo tutti i redditi dei contribuenti e non solo quelli frutto dell’attività lavorativa – chiariscono che “Poichè la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS”.

Tale situazione si è venuta sostanzialmente a creare perché inizialmente la legge n.233/1990 prevedeva che i contributi fossero calcolati come percentuale del reddito annuo “derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione” ma in una fase successiva il Legislatore era intervenuto con un ulteriore decreto (DL n.384/1992, art.3bis) il quale stabiliva che il contributo a percentuale per la gestione artigiani e commercianti venisse calcolato considerando la “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Ciò dunque aveva portato a un’interpretazione estensiva da parte dell’Inps. Con la predetta pronuncia, quindi, la Cassazione ha finalmente chiarito i limiti e la portata delle norme.

Dott. Guadalupi, cosa succederà ora per gli artigiani e commercianti?

Sicuramente questi lavoratori dovranno stare molto attenti e valutare insieme ai propri consulenti la correttezza dei calcoli dei contributi previdenziali effettuati dall’Inps.

È bene far presente, infatti, che l’esclusione dei redditi di capitale dal calcolo dei contributi artigiani e commercianti comporta degli importi notevolmente inferiori e proprio per questo motivo stiamo cercando di avvisare i lavoratori in merito ai loro diritti anche attraverso il nostro Centro Studi fornendo in tutta Italia le informazioni necessarie (info@centrostudisances.it ).  

Ringraziamo dunque l’Avv. Sances e il Dott. Guadalupi per i preziosi chiarimenti.