Fisco e Dintorni
Equitalia non esibisce la cartella originale? Il debito si annulla

Se Equitalia non esibisce la cartella di pagamento “originale” al contribuente che ne fa richiesta il debito verso il Fisco decade.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n.3831/01/16, depositata il 28/06/2016 e liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it –sezione Documenti), la quale aderisce alla tesi della contribuente che sosteneva come “la mera riproduzione fotostatica delle presunte cartelle non assume alcun valore giuridico trattandosi di meri documenti di parte, non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale, che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla loro corrispondenza all’originale”.
Nel caso di specie, infatti, è accaduto che la contribuente era venuta a conoscenza delle cartelle emesse nei suoi confronti solo dopo aver chiesto a Equitalia un estratto di ruolo al fine di verificare i propri debiti col Fisco. Ebbene, dopo aver appreso la presenza di una serie di cartelle a suo carico, la contribuente chiedeva di poter visionare gli atti esattoriali nonché le prove attestanti la corretta notifica; al rifiuto del concessionario di fornire tale documentazione (Equitalia si limitava a esibire solamente un estratto di ruolo, ossia un mero elenco dei debiti) la contribuente veniva costretta ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti.
Nel motivare la loro decisione, i giudici di secondo grado sottolineano in particolare come “nonostante la richiesta da parte del contribuente sin dal ricorso introduttivo del giudizio di produzione degli originali (o valide copie) degli atti e della documentazione inerente la rituale notifica delle cartelle … la società Equitalia non ha prodotto anche in questa sede alcun originale relativo sia alle cartelle (non prodotte anche in mera fotocopia) che alla loro notificazione” (pagina 3 della sentenza).
A seguito della mancata prova sia dell’esistenza degli atti che della loro regolare notifica, i giudici non hanno potuto fare altro che constatare l’illegittima pretesa del Fisco con conseguente annullamento del debito tributario.
Da ultimo, è importante sottolineare come sul punto si siano espresse anche altre recenti sentenze qui di seguito riportate: si veda Sent. Tar Napoli n.3820/2015, Sent. Comm.Trib di Parma n.15/07/10 e n.40/01/10 anch’esse sempre scaricabili dal sito www.studiolegalesances.it –sezione Documenti.
Ci si augura, dunque, che queste sentenze possano finalmente contribuire a raggiungere una maggiore trasparenza e correttezza dei rapporti tra il Fisco e il contribuente.
Avv. Matteo Sances
Avv. Anna Caragli