Fisco e Dintorni

Il Fisco nega il rimborso? Il confronto è obbligatorio

Il Fisco ha sempre l’obbligo di confrontarsi col contribuente prima di emettere un atto lesivo nei suoi confronti (ad esempio un accertamento fiscale, un’iscrizione di ipoteca, un fermo amministrativo, ecc…).

Il diritto al contraddittorio, infatti, rappresenta un mezzo di tutela delle ragioni del contribuente oltre che uno strumento di garanzia del “giusto procedimento”, pertanto, la sua mancata instaurazione comporta l’illegittimità dell’eventuale successivo atto.

Ciò è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso proposto da una contribuente avverso un provvedimento di sospensione del rimborso I.V.A. emesso dall’Agenzia delle Entrate di Milano (Sentenza n.4279/21/2017 depositata in segreteria il 20/06/2017,Presidente: Dott. Piercamillo DAVIGO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Nel caso specifico, una società aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate  il rimborso I.V.A. per l’anno di imposta 2011.

Tale richiesta veniva rigettata dall’Ufficio, il quale emetteva nei confronti della contribuente – e senza motivo  - un provvedimento di fermo amministrativo con successiva sospensione del rimborso I.V.A. a causa di ulteriori presunte pretese tributarie.

A seguito di ciò, la società impugnava il predetto provvedimento di sospensione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, lamentando una serie di vizi tra cui la mancata instaurazione di un  preventivo contraddittorio con la contribuente.

I giudici trattenevano la causa in decisione e pronunciavano la sentenza n.4279/21/17 con la quale accoglievano totalmente il ricorso proposto dalla società condannando l’Ufficio anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00.

Secondo i giudici di primo grado, infatti, il preventivo confronto Fisco/contribuente è fondamentale per consentire all’Ufficio di procedere con un successivo provvedimento   “… dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità … per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli art.41, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva l’obbligatorietà per il Fisco di instaurare un contradditorio preventivo con il contribuente OGNI QUALVOLTA  si proponga di adottare nei suoi confronti un qualsiasi provvedimento.

 

Avv. Matteo Sances

Dott. Hiroshi Pisanello

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