Fisco e Dintorni

Se il Fisco o l'Inps non rispondono il debito si annulla

Grande scalpore sta creando una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce (sent. n.1593/2018) che sta profondamente cambiando il rapporto tra i cittadini, da una parte, e Fisco e Inps dall’altra.

I giudici di Lecce, infatti, hanno affermato che la mancata risposta da parte degli Enti pubblici a una semplice lettera di contestazione del cittadino avverso un atto esattoriale ricevuto – come ad esempio una cartella di pagamento, un’ipoteca, un pignoramento, ecc.. –  fa venire meno il debito.

Il principio che emerge dalla sentenza, dunque, è che una risposta all’istanza del contribuente è sempre dovuta da parte dell’Inps e/o dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, la questione ha riguardato un imprenditore leccese al quale l’INPS richiedeva il versamento di contributi previdenziali per svariate decine di migliaia di euro attraverso numerose cartelle esattoriali e pignoramenti inviati da Equitalia. Prima ancora di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contribuente inviava una lettera agli enti contestando le loro pretese senza tuttavia ottenere alcuna risposta. A questo punto l’imprenditore ricorreva ai giudici di Lecce per far valere i propri diritti.

Per comprendere meglio la sentenza in questione abbiamo chiesto ancora una volta spiegazioni al difensore dell’imprenditore leccese, l’Avvocato Cassazionista Matteo Sances.

Ricordiamo, infatti, che alcuni mesi fa avevamo già trattato questo tema proprio perché per la prima volta la questione era stata posta all’attenzione della Corte di Cassazione dall’Avv. Sances (ecco il link dell’articolo: http://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/il-fisco-non-risponde-il-debito-si-annullaparola-alla-cassazione-582332.html?refresh_ce ).

 Allora Avv. Sances, può chiarirci quale norma hanno applicato i giudici di Lecce?

Alla base della sentenza ci sono alcune disposizioni emanate con la Finanziaria del 2013 (legge n.228/2012, art.1 commi da 537 a 541). Tale norma prevede che entro un certo termine dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario (prima era di 90 giorni ma da ottobre 2015 è stato modificato in 60 giorni), il contribuente possa fermare la riscossione con una semplice istanza.

A seguito dell’invio della dichiarazione da parte del contribuente al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente – nel caso di specie, trattandosi di contributi, era l’Inps ma lo stesso discorso vale anche per l’Agenzia delle Entrate ed altri enti pubblici – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente.

La parte più importante è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore; infatti,  il comma 540 della predetta legge stabilisce che in caso di mancata risposta da parte dell’ente creditore entro 220 giorni (che può essere l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, ecc.… ) le partite vengono annullate di diritto e per questo motivo i giudici della Corte D’Appello hanno accolto la richiesta di annullamento del debito dell’imprenditore.

Cosa ancora più importante è che tale sentenza non è stata impugnata né dall’Inps né dal concessionario che dunque alla fine hanno riconosciuto la legittimità della pronuncia.

A tal proposito, visto il notevole interesse riscontrato, comunico che questa sentenza verrà messa liberamente a disposizione dei cittadini che la vorranno perché sarà inviata il 24 giugno 2019 a tutti gli iscritti alla nostra newsletter  (per iscriversi basta andare su: www.studiolegalesances.it/newsletter/ ).

Nonostante ciò, comunque, dobbiamo segnalare che sono ancora numerosi i contenziosi in tutta Italia in merito alla mancata applicazione della norma da parte degli enti. Faccio comunque presente a tutti i contribuenti di leggere con attenzione le frasi scritte in piccolo sugli atti esattoriali perché la norma viene spesso citata anche dallo stesso concessionario della riscossione.

Nello specifico, invito i contribuenti a leggere la parte della cartella esattoriale intitolata “INFORMAZIONI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE”; lì troverete oltre alle informazioni su come pagare o rateizzare il debito, anche una sezione intitolata “SOSPENDERE UNA CARTELLA”. Ebbene se leggete con attenzione troverete la seguente indicazione “Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati all’art.1, comma 538 della legge n.228/2012 può chiedere all’Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all’Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento…. In assenza di risposta da parte dell’Ente la legge prevede che il suo debito venga annullato ….”.

Per tutti questi motivi ho deciso nei mesi scorsi di sottoporre la questione alla Suprema Corte di Cassazione. Vedremo cosa succederà….

Concludo informando che sia grazie all’apporto del nostro Centro studi (www.centrostudisances.it ) ma anche al gruppo di professionisti di Iuris Hub (https://www.iurishub.it/ )  abbiamo da tempo segnalato l’importanza di questa e di altre norme a tutela dei cittadini e approfitto di questa intervista per ringraziare anche Affaritaliani che da sempre è sensibile su questi temi e ci aiuta a pubblicizzare le nostre iniziative.

Siamo noi a ringraziare l’Avv. Matteo Sances per i chiarimenti forniti e per la costante dedizione alla tutela dei diritti di tutti i contribuenti.