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Caso “Cosenza Calcio”: nessuna sconfitta a tavolino?

Mario Tocci

Sta facendo discutere quanto accaduto sabato pomeriggio a Cosenza, ove l’incontro di calcio tra la società calabrese e quella dell’Hellas Verona - valido per la seconda giornata del campionato nazionale di serie B - non si è disputato a cagione dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio comunale “San Vito - Gigi Marulla”, per come disposto dall’arbitro designato alla direzione di gara. L’impianto del capoluogo cosentino era stato interessato, nei giorni scorsi, da un’intensa attività di rifacimento del manto erboso, che aveva visto all’opera ininterrottamente (anche durante le ore notturne) le maestranze delle imprese appaltatrici dei relativi lavori; alcune zolle, tuttavia, non hanno ben sedimentato, suscitando le perplessità dell’arbitro stesso, che - all’esito di numerosi sopralluoghi con i capitani delle compagini in lizza - ha decretato di non dare avvio alla partita. Molti hanno parlato di una possibile decisione del Giudice Sportivo orientata all’assegnazione al team scaligero della vittoria col punteggio a tavolino di tre reti a zero, sulla base del disposto del comma primo dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In realtà la comminazione di tale sanzione non è indubbia. La menzionata disposizione punisce, infatti, la società sportiva che anche in via oggettiva possa essere ritenuta responsabile della verificazione di eventi tali da pregiudicare il regolare avvio dell’incontro.

Appare inverosimile ritenere sussistente la responsabilità del Cosenza Calcio per l’asserita inidoneità del terreno di gioco, atteso che lo stadio cittadino non è di proprietà del sodalizio ma del Comune. Non si può dunque parlare di responsabilità diretta della società, essendo questa riconducibile alla condotta di soggetti aventine formale rappresentanza ex art. 4 comma primo del predetto Codice. Ma neppure sembra configurabile la responsabilità oggettiva della società, laddove il Codice medesimo al comma secondo dell’art. 4 (altresì connesso al comma 5 dell’art. 1 bis) statuisce che essa si ricollega all’operato di dirigenti, tesserati e soggetti che svolgano qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della medesima o comunque rilevante ai fini dell’ordinamento federale. Orbene, essendo comunale lo stadio di Cosenza, il soggetto deputato agli interventi edilizi é proprio il Comune, certamente terzo rispetto a qualsivoglia società sportiva calcistica della città ed estraneo all’ordinamento della Federcalcio. Siamo dunque, verosimilmente, al cospetto di una circostanza eccezionale che consente l’effettuazione della partita (tecnicamente non si può parlare di ripetizione, non avendo il match mai avuto inizio) ai sensi del disposto del secondo capoverso del comma quarto dell’art. 17 del menzionato Codice. Peraltro non è certa neppure la responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Cosenza, che ha fatto affidamento sulle rassicurazioni dei tecnici delle imprese effettuatrici dei lavori in questione (a propria volta forse contraddette da imprevedibili rivolgimenti climatici). Bisognerà adesso serenamente attendere la decisione del Giudice Sportivo, che di sicuro non mancherà di analizzare tutti i profili giuridici emergenti.

 

Mario Tocci
Avvocato e docente universitario