Affari Europei

Ryanair, l'Ue vs la compagnia low cost per rimborsi e indennizzi a passeggeri

La Commissione Europea si aspetta che Ryanair "rispetti le regole Ue" sui diritti dei passeggeri i cui voli vengono cancellati

RYANAIR, UE: "RISPETTI REGOLE SU RIMBORSO E INDENNIZZO PASSEGGERI"

La Commissione Europea si aspetta che Ryanair "rispetti le regole Ue" sui diritti dei passeggeri i cui voli vengono cancellati, che includono sia il rimborso del biglietto sia, in determinate circostanze, un indennizzo in denaro compreso tra i 250 e i 400 euro. Lo ha spiegato il portavoce della Commissione per i Trasporti, Enrico Brivio, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, a proposito della decisione della compagnia low-cost irlandese di cancellare voli, apparentemente a causa di una pianificazione errata delle ferie dei piloti. "Le decisioni operative - afferma Brivio - vengono prese dalle compagnie aeree e non dalla Commissione, ma nello stesso tempo le compagnie aeree che operano nell'Ue devono rispettare le regole. Grazie all'Ue, i passeggeri i cui voli vengono cancellati hanno tutta una serie di diritti, che includono il diritto al rimborso, al re-routing, come pure il diritto all'assistenza e, in certe circostanze, il diritto a un indennizzo". "Non spetta a noi commentare sulle decisioni operative delle compagnie aeree - ha sottolineato il portavoce - ma ci aspettiamo che Ryanair rispetti le regole dell'Ue sui diritti dei passeggeri". 

BRUXELLES VUOLE RIMBORSI DA RYANAIR DA 250 A 400 EURO

L'ente che in Italia si occupa dei rimborsi è l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Le regole sono europee, ma devono essere applicate dalle autorità nazionali. Molti non sanno che le norme Ue prevedono una compensazione, che è aggiuntiva rispetto al rimborso del biglietto e che va chiesta, per i passeggeri del volo che venga cancellato, compensazione che è pari a 250 euro per tutti i voli di distanza inferiore o pari a 1.500 km; a 400 euro per quelli tra due Paesi dell'Ue per una distanza superiore ai 1.500 km e per tutti gli altri compresi tra 1.500 e 3.500 km; a 600 euro per tutti gli altri voli non coperti dalle due precedenti fattispecie. L'indennizzo, casi di forza maggiore a parte (come nel caso dell'eruzione di un vulcano, per esempio, che chiaramente non è responsabilità della compagnia aerea: in casi simili l'indennizzo non è dovuto), deve essere versato al passeggero del volo cancellato a meno che, in primis, il passeggero sia stato informato della cancellazione "almeno due settimane prima" l'orario previsto per la partenza. Oppure, l'indennizzo è dovuto a meno che il passeggero sia stato informato della cancellazione tra due settimane e sette giorni prima dell'orario previsto per la partenza e gli sia stato offerto un re-routing, cioè un volo alternativo, che gli consenta di partire non oltre le due ore prima l'orario previsto per la partenza e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario previsto di arrivo.

LE REGOLE UE PER GLI INDENNIZZI

Oppure ancora, l'indennizzo è dovuto a meno che il passeggero sia stato informato della cancellazione meno di sette giorni prima dell'orario previsto di partenza e gli sia stato offerto un volo alternativo, che gli consenta di partire non oltre un'ora prima l'orario previsto per la partenza e di arrivare alla destinazione finale meno di due ore dopo l'orario previsto per l'arrivo. Per quanto riguarda il rimborso e il re-routing, al passeggero deve essere data una scelta tra: il rimborso entro sette giorni del costo intero del biglietto al prezzo a cui è stato pagato, per la parte o le parti del viaggio non compiute, e per la parte o le parti già compiute, se il volo non serve più ad alcuno scopo in relazione al piano di viaggio originale del passeggero, insieme a, se del caso, un volo di ritorno al primo punto di partenza, il più velocemente possibile; oppure, un re-routing, a condizioni di trasporto comparabili, alla destinazione finale alla prima opportunità disponibile; oppure ancora, un re-routing, a condizioni di trasporto comparabili, alla destinazione finale ad una data successiva, che sia adatto alle necessità del passeggero, a patto che ci siano posti disponibili.