Almasri, "Era necessario iscrivere anche Meloni e Piantedosi?". La risposta 'tecnica' di Palamara
L'ex magistrato ad Affaritaliani.it sul caso del giorno
"Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico"
"Non entro nel merito della vicenda ma mi limito ad una osservazione di carattere tecnico". Luca Palamara, ex presidente dell'ANM ed ex membro del CSM, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'avviso di garanzia a Giorgia Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri sia un atto dovuto come dice l'ANM o un attacco al governo.
"L’ANM ha correttamente richiamato i principi contenuti nella legge del 1989 in virtù della quale la Procura di Roma poteva solamente iscrivere le persone segnalate sul registro degli indagati inviando il procedimento n. 3924 del 2025 al tribunale dei ministri ed “omettendo ogni indagine” così come testualmente affermato nella norma che per il procuratore Lo Voi vuol dire divieto di acquisire atti a sostegno dell’istanza o della sua infondatezza".
"Tuttavia c’è un altro dato da osservare. Era necessario iscrivere oltre al ministro Nordio anche Meloni, Piantedosi e Mantovano? Sul punto - sottolinea Palamara - mi limito ad osservare che a partire dal 2 ottobre 2017 l’allora procuratore di Roma Giuseppe Pignatone emanò una circolare nella quale vennero chiaramente indicati gli aspetti giuridici e i presupposti di fatto che devono presiedere all’iscrizione nel registro degli indagati: non “iscrizioni automatiche basate su una lettura meccanica della normativa” che finiscono “per attribuire impropriamente alla Polizia Giudiziaria – o addirittura al privato denunciante – il potere di disporre in ordine alle iscrizioni“, ma loro rimessione “al potere esclusivo del pubblico ministero” e al suo “ponderato esercizio” (pag. 4)".
In quella occasione ai magistrati cui era indirizzata la circolare veniva, in tal senso, raccomandato di procedere all’iscrizione a modello 21 ”solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non sospetti, ma specifici elementi indiziari, ovverosia una piattaforma attiva che consente l’individuazione a suo carico degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato indicazione di fonti di prova“. Tale circolare è stata poi trasfusa nell’attuale testo dell’art. 335 comma 1 bis c.p.p. con la riforma Cartabia: Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico", conclude Palamara.
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