Divorzio, cosa fare se l'ex non vuole lasciare l'abitazione

Cosa fare nel caso il proprio ex, ricevuta la revoca dell'assegnazione della casa familiare, non vuole lasciare l'abitazione? Ce lo spiega l'Avvocato del Cuore

Di Maria Grazia Persico*
L'avvocato del cuore
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Divorzio, cosa fare se il proprio ex non vuole lasciare la casa dopo la revoca della casa familiare. Cosa prevede la legge

“Gentile Avvocato, il mese scorso è stata pubblicata la sentenza di divorzio dalla mia ormai ex moglie, con la quale il Tribunale ha collocato i nostri figli, Beatrice e Riccardo, in via prevalente presso la mia abitazione e ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, senza però indicare il termine entro il quale dovrà liberarla. A oggi, la mia ex moglie non ha ancora provveduto a liberare l’immobile. Cosa succede se si ostina a non voler andare via? Cosa posso fare? La legge cosa prevede?”

Caro scrittore, innanzitutto è importante che Lei sappia che la sentenza con la quale si conclude il giudizio di separazione o, come nel Suo caso, il giudizio di divorzio, è dotata di efficacia esecutiva in base al principio generale previsto dall’art. 282 c.p.c.: “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. La circostanza che manchi nel provvedimento l’esplicita condanna della Sua ex moglie al rilascio dell’immobile entro un determinato momento, non influisce sulla sua efficacia esecutiva.

Negli ultimi anni, infatti, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la condanna al rilascio dell’immobile deve ritenersi implicita nel provvedimento con il quale viene revocata l’assegnazione della casa familiare. Pertanto, il provvedimento emesso dal Tribunale, con il quale è stata revocata l’assegnazione della casa coniugale alla Sua ex moglie, a seguito dell’inversione del collocamento prevalente dei Vostri figli, costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell’immobile. Invero, oggi, la Sua ex moglie non ha più alcun diritto per continuare ad abitare l’immobile.

Questo significa che, qualora la Signora non dovesse allontanarsi spontaneamente dalla casa familiare, Lei potrà dare impulso all’azione esecutiva per costringerla coattivamente, con l’aiuto degli Ufficiali Giudiziari e, nel caso, anche della forza pubblica, a liberare l’abitazione. Come fare? Prima di poter procedere con l’azione esecutiva, è necessario, per prima cosa, un passaggio formale. Ossia che la sentenza di divorzio sia munita di “formula esecutiva”.

Una volta che il Tribunale avrà apposto la formula esecutiva sulla sentenza, tramite il Suo difensore di fiducia, dovrà notificare alla Sua ex moglie un atto di precetto ex art. 605 c.p.c., unitamente al titolo esecutivo (nel Suo caso la sentenza di divorzio), con il quale le intimerà di rilasciare l’abitazione entro il termine di dieci giorni (o nel diverso termine indicato dal Tribunale, che però nel Suo caso manca), avvertendola che, in caso di spontanea uscita dalla casa, si procederà coattivamente alla liberazione dell’immobile.

Se la Sua ex moglie, anche a seguito di questa intimazione formale non si deciderà a liberare la casa familiare, l’ufficiale giudiziario, sempre su impulso del Suo difensore di fiducia, notificherà alla Signora il c.d. “preavviso di rilascio”, con il quale, almeno dieci giorni prima, le comunicherà la data e l’ora in cui procederà alla liberazione coattiva dell’immobile.

Quindi, l’ufficiale giudiziario, nel giorno e nell’ora indicati, La immetterà nel possesso dell’immobile consegnandole le chiavi. E, se necessario, in quella occasione, potrà altresì richiedere l’intervento della forza pubblica. Qualora si dovessero poi verificare dei problemi nel corso dell’esecuzione, il nostro Codice di procedura civile, all’art. 610 c.p.c., prevede la possibilità di rivolgersi nell’urgenza al Giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, per chiedere l’emissione dei “provvedimenti temporanei occorrenti”.

Tasto dolente è, come sempre, la tempistica: potrebbero passare mesi prima che Sua moglie esca da casa e Lei e i Suoi figli possiate godere del Vostro diritto di abitazione. Ma anche per la Sua ex moglie ci saranno delle conseguenze. Lei potrà, infatti, chiedere al Tribunale un indennizzo per tutto il tempo durante il quale la Sua ex moglie ha occupato l’immobile, senza averne titolo e impedendo a Lei di utilizzare il bene.

L’indennizzo sarà, quindi, commisurato sia al periodo di abusiva occupazione dell’immobile sia al valore stesso dell’immobile. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno è in re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile”.

Per quantificare il danno e, quindi, per determinare l’ammontare della liquidazione si applica il criterio del cosiddetto “danno figurativo” detto anche danno da occupazione senza titolo, che secondo la Suprema Corte corrisponde al “valore locativo dell’immobile usurpato”, che va calcolato in base “ai prezzi di mercato correnti”. Quindi Caro Papà, se Lei sospetta che, “con le buone”, la Sua ex moglie non libererà l’immobile a Lei assegnato, allora Le conviene intraprendere l’azione esecutiva il prima possibile.

*Avv. Maria Grazia Persico - Studio legale Bernardini de Pace