Genitori separati e fede religiosa del figlio (minore): come comportarsi?

Quando l'educazione religiosa del figlio non mette d'accordo i genitori separati occorre tenere a mente l'interesse del minore. La parola all'esperto

di Daniela Santagostino Bietti*
L'avvocato del cuore

Genitori separati, cosa fare con l'educazione religiosa del figlio

"Gentile Avvocato, sono padre di uno splendido bambino che attualmente frequenta la 4a elementare. La mamma del piccolo, con la quale sono separato da più di due anni, non perde occasione per attuare atteggiamenti spesso oppositivi, approfittando del fatto che nostro figlio è stato collocato prevalentemente con lei dal Giudice che si è occupato della nostra separazione. Le scrivo per avere un consiglio riguardo all'ultimo contrasto tra noi genitori: l'ora di religione a scuola. La madre ha deciso di non far frequentare a nostro figlio le lezioni di religione, senza consultarmi! Io non sono d'accordo, perché credo sia una buona occasione di confronto con gli altri bambini di diverse culture. Ho il diritto di dire la mia su questa questione?"

La fede religiosa è da sempre un tema "caldo" nei conflitti familiari e quotidianamente occupa le aule di giustizia italiane. Spesso, però, si tratta prettamente di una questione tra adulti, che intendono imporre la propria educazione religiosa a discapito della ricerca della dimensione spirituale che ogni bambino matura singolarmente nel corso degli anni. Quindi attenzione! Lei, in qualità di padre, ha certamente il diritto (e il dovere) di manifestare la propria opinione su qualsiasi scelta che riguardi Suo figlio, però con un limite: il superiore interesse del minore. Questo è il principio, la stella polare che deve guidare Voi genitori in tutte le decisioni che intendete adottare per lui. E così dovrebbe essere anche in questo caso, con riferimento alla frequenza dell'ora di religione.

Questo è il suggerimento che mi sento di darLe, nonché l’indicazione che i Giudici offrono a tutti i genitori che sottopongono alla loro attenzione tale problema. Le basti sapere che, ai fini della valutazione del preminente interesse del minore alla crescita sana ed equilibrata, la Corte di Cassazione – di recente chiamata a valutare un caso simile al Suo, proprio sull'iscrizione o meno della minore all'ora di religione alla scuola elementare – ha ritenuto indispensabile ascoltare la minore, nonostante si trattasse di una bambina di soli 6 anni. Questo perché, secondo i Giudici di legittimità, procedere all'osservazione della minore è necessario per meglio comprendere le sue effettive esigenze e aspirazioni, anche con il supporto di un consulente psicologico.

Insomma, il cosiddetto "best interests of the child" assume ogni giorno una maggior rilevanza. Ancor più dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che di recente ha coinvolto l'intero mondo del diritto, compreso il diritto di famiglia. Dallo scorso marzo, infatti, la disciplina relativa all’ascolto dei minori è certamente più chiara, avendone il legislatore indicato le modalità, i tempi e i casi di esclusione motivata di tale audizione (gli articoli ai quali faccio riferimento sono il 473 bis.4 e 473 bis.5 c.p.c.). Nonostante questa Riforma si applichi solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, i principi fondativi e ispiratori sono già stati assorbiti dai Giudici e vengono puntualmente seguiti anche nei giudizi meno recenti (com'è il caso della sentenza della Corte di Cassazione che Le raccontavo poco sopra).

Se avrà cura di tenere come unico obiettivo per la scelta di iscrizione all’ora di religione la serenità e il benessere di Suo figlio, non deve temere alcunché: ha sicuramente il diritto di difendere la Sua posizione e, anzi, Le consiglio di farlo, anche davanti alle Autorità competenti se necessario. Le faccio i miei migliori auguri!

*Daniela Santagostino Bietti, Studio Legale Bernardini de Pace

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