Assegno di mantenimento, dal pignoramento al sequestro dei beni: che cosa rischia un genitore inadempiente

Il genitore che non paga il mantenimento e si sottrae all’obbligo pur avendo le capacità economiche può incorrere in una violazione penale

di Sara Severini*
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Cronache

Assegno di mantenimento, cosa rischia un genitore inadempiente

Domanda  

Egr. Avvocato,

Il padre di mio figlio di 7 anni ha smesso di versare l’assegno di mantenimento e il pagamento delle spese straordinarie come stabilite dal Giudice in sede di regolamentazione di affidamento e mantenimento. Cosa posso fare?

Risposta

I genitori hanno la responsabilità di garantire educazione, istruzione e supporto economico ai propri figli. Questo viene assicurato attraverso l’assegno di mantenimento, solitamente versato dal genitore non convivente.

Dal mancato pagamento del mantenimento dei figli discendono varie conseguenze legali.

I rimedi civili spesso adottati comprendono il pignoramento e, in alcuni casi, il sequestro dei beni del genitore inadempiente.

Inoltre, il genitore che non paga il mantenimento e si sottrae all’obbligo pur avendo le capacità economiche può incorrere in una violazione penale.

In particolare, incorre nell’imputazione per il reato di cui all’art. 570 c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, il soggetto che si sottragga all’obbligo di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori, omettendo integralmente il versamento degli assegni di mantenimento e delle spese straordinarie dovute per i figli suddetti.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’onere a suo carico e la volontà di sottrarsene.

L’onere di provare l’impossibilità economica ad adempiere grava in maniera rigorosa sull’imputato e, per esentare da responsabilità, deve essere assoluta e concretizzarsi in una oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti perdurante per tutto il periodo di inadempienza ed essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore in quanto l’obbligato è tenuto ad adoperarsi con ogni mezzo per adempiere la sua prestazione.

Inoltre, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche se vi sia l’intervento di terzi per il mantenimento dei figli di minore età.

Si evidenzia, altresì, che, in caso di reiterate omissioni, secondo la Corte di Cassazione “la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. non si applica al reato di cui trattasi, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione”.

In conclusione, a seguito del continuo inadempimento da parte del padre potrebbe agire sia civilmente con il pignoramento dei beni o dello stipendio ma potrebbe anche proseguire con un’azione penale sporgendo denuncia-querela alle autorità competenti.

*Avvocato