Cpl Concordia, ecco perché Cassazione ha annullato la condanna al capo Casari

Caso Cpl Concordia, la sentenza di condanna a Casari annullata. I motivi della Cassazione: un errore non da poco nella sentenza

di Antonio Amorosi
Cronache
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Ti accusano di una cosa ma ti condannano per altro. Per la Cassazione non si può fare. Il caso Casari ex capo di Cpl Concordia

Non puoi accusare qualcuno di qualcosa e poi condannarlo per un altro reato. Una “sorta di automatica trasposizione da una fattispecie criminosa all'altra” che non si può fare, scrive la terza sezione della Corte di Cassazione. Questa modalità mette in moto “una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono”.

Sono questi alcuni passaggi chiave delle motivazioni con le quali la Cassazione ha annullato la sentenza di Appello di condanna relativa all’inchiesta su Cpl Concordia a Ischia. La sentenza di condanna conteneva un errore non di poco conto. Un’inchiesta complessa quella su Cpl Concordia e divisa in più tronconi che venne avviata nel 2014.

I vertici di Cpl Concordia, una delle più grandi cooperative italiane, vennero accusati di corruzione in relazione agli appalti per la metanizzazione dell’isola di Ischia in provincia di Napoli. Per gli inquirenti le prove erano nettissime: c’erano intercettazioni, testimoni o presunti tali, prove documentali, fondi neri in Tunisia, si scatenarono anche accuse di associazione a delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2015 tra i fatti più eclatanti venne arrestato lo storico presidente di Cpl, Roberto Casari, e il sindaco Pd di Ischia, Giosi Ferrandino. I vertici della coop si dovettero dimettere, Cpl Concordia finì anche nella white list per la ricostruzione post sisma in Emilia-Romagna.

Le inchieste giudiziarie hanno avuto però questo epilogo. Nel processo per camorra Roberto Casari e altri dirigenti della Cpl Concordia sono stati assolti in primo grado e in appello. La procura non ha ricorso e l’assoluzione è diventata definitiva. Il processo per corruzione si è invece diviso in due. A Napoli con Giosi Ferrandino (il presunto corrotto) assolto in via definitiva. Il processo sui presunti corruttori invece si è celebrato tra Modena e Bologna, dove Casari era stato condannato ma per un reato che a Napoli non aveva previsto corrotti, infatti il sindaco Ferrandino era stato assolto. Due sentenze difformi. I giudici della Cassazione hanno cercato di mettere ordine alla faccenda. In soldoni a Napoli il sindaco di Ischia era stato assolto anche in appello dall’accusa di corruzione e il reato per i tre imputati coinvolti era mutato da “corruzione” ad “istigazione alla corruzione”.

“Il sensibile mutamento nella ricostruzione dei fatti rubricati...”, scrive la Cassazione, “individua nel sindaco di Ischia non più il perno centrale di uno stabile accordo corruttivo come quello descritto nell'imputazione, ma il mero destinatario di proposte o offerte non accettate”.

“È allora del tutto evidente che, nel ritenere configurabile una responsabilità penale (e amministrativa ex d.lgs. n. 231) per un reato sia pur meno grave di quello contestato e ritenuto anche dal giudice di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiutamente indicare, nel proprio percorso argomentativo, gli elementi a sostegno di tale diversa ricostruzione: e ciò soprattutto considerando la necessità di superare la posizione di Ferrandino Giuseppe, il quale, nel corso del proprio esame dinanzi all'Autorità Giudiziaria partenopea, aveva affermato di non aver avuto alcuna consapevolezza, se non ‘a cose fatte’ (fine 2013), delle varie iniziative (consulenza legale, accordi con l'albergo), e di essersi accorto della scarsa convenienza per la Concordia dei rapporti contrattuali (cosa che non gli aveva ‘fatto chiaramente piacere’)”

Non puoi accusare qualcuno per qualcosa e poi condannarlo per aver tentato di fare quella cosa. La sentenza contiene un errore non di poco conto anche perché il soggetto accusato non si è potuto difendere dal corretto capo di imputazione.

La Cassazione “annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b), nei confronti di Verrini Nicola, Ferrandino Massimo e Casari Roberto, per essere detto reato estinto per prescrizione ed elimina, quanto al Casari, la relativa pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di Casari Roberto (il capitolo relativo alle fatturazioni in Tunisia, ndr). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cpl Concordia soc. coop. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta i ricorsi di Simone Francesco e Rinaldi Maurizio che condanna al pagamento delle spese processuali”.