Ergastolo a Bozzoli, "la condanna a piede libero? Ecco perchè è possibile"

Il 39enna era a piede libero da nove anni. Era necessaria la custodia in carcere? Parla con Affari Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale

di Eleonora Perego
Bozzoli
Cronache

Bozzoli ricercato, il penalista Gatta ad Affari: "Libero nonostante la condanna all'ergastolo? Ecco perchè è possibile"

Risulta ancora irreperibile Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato ieri all’ergastolo in via definitiva dalla Corte di Cassazione per l’omicidio dello zio, avvenuto nel 2015. Una sentenza attesa mentre si trovava nella sua casa sul Lago di Garda, ultimo luogo dove è stato visto prima di sparire nel nulla; una decisione che potremmo definire giusta, per un brutale omicidio corredato da un altrettanto agghiacciante occultamento di cadavere, con il corpo della vittima carbonizzato nel forno dell’azienda di famiglia. O, ancora, per la morte misteriosa a soli sei giorni di distanza di un operaio della fonderia, ritrovato senza vita con un’esca di cianuro nello stomaco. 

A fare notizia, a fronte della presunta latitanza non ancora dichiarata di Bozzoli, è però e soprattutto un dato, ossia la sua condizione di piena libertà per tutti i nove anni di indagini e processi. Non un obbligo di firma, non degli arresti domiciliari nè una custodia cautelare in carcere, nonostante le pesanti accuse a suo carico, e neppure una volta che in primo grado e in appello gli era già stata inflitta la condanna dell’ergastolo.

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Bozzoli ha sempre condotto la propria esistenza da uomo libero, perchè tra pubblico ministero e giudice non c’è stato mai qualcuno che abbia deciso per l’applicazione di una misura cautelare. Di qualunque tipo. Verrebbe da gridare allo scandalo, se si pensa ai moltissimi imputati (o condannati) per reati che prevedono una pena assai inferiore a quella dell’ergastolo rinchiusi in carcere e “dimenticati” dal sistema giudiziario italiano che - si sa - non eccelle in rapidità. E, ancora, verrebbe da gridare “vi sta bene, ora vi ha fregato!”, se si pensa a un’ipotetica fuga volontaria dell’uomo in barba alle Forze dell’Ordine.

Ma è davvero così? Tutto si riduce a un “dentro o fuori”? Davvero questo è un sistema che non funziona, pieno di falle? L’irreperibilità di Bozzoli è conseguenza dell’assenza di una misura cautelare a suo carico? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Gian Luigi Gatta, professore di Diritto penale all’Università degli Studi di Milano, giurista, e già consigliere della Ministra della Giustizia Cartabia durante il Governo Draghi.

Professore, il caso Bozzoli può considerarsi una “stortura” del sistema?

In realtà non c’è nulla di cui stupirsi, nessuna “stortura”: è la nostra Costituzione che prevede la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva. Quindi è una naturale conseguenza che l’inizio di esecuzione della pena si abbia a partire da quel momento.

È possibile che in tutti questi anni di indagini, processi e condanne, per Bozzoli non sia stato previsto il carcere?

Assolutamente sì. La custodia in carcere, così come le altre misure cautelari, vengono applicate se e solo se sussistono, oltre i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari. Che in questo caso mancavano: pericolo di inquinamento delle prove, perchè erano indiziarie, pericolo di fuga - perchè fino ad oggi l’imputato non aveva mai dato segni di volersi allontanare da casa - e di reiterazione del reato.

Però la fuga, alla fine, si è verificata. Non sarebbe forse opportuno ripensare ai presupposti delle misure cautelari?

Bisogna tenere fermi i principi anche di fronte a un caso che fa scalpore. In primis per tutelare la presunzione di innocenza, e poi perchè in questo caso non solo non c’è stata una negazione della misura o l’applicazione di una misura errata, ma una valutazione che solo ora sembra sbagliata perchè la persona non si trova. Questo non può far venire meno il principio generale.

Non interverrei in senso generale, perchè bisogna essere garantisti in tutto e per tutto: è vero che di fronte al caso di cronaca che fa scalpore viene da indignarsi, ma attenzione a non mettere in discussione i principi fondamentali del sistema sull’onda dell’emozione per un caso mediatico.

Ma è giusto porre questo tipo di ragionamento - comprensibile per "reati minori" - sullo stesso piano delitti che prevedono la pena dell’ergastolo?

Non è che siccome il reato è grave la misura cautelare si debba per forza applicare. Devono sussistere sempre le esigenze cautelari, in ogni caso! Quando si fanno giudizi prognostici (sul fatto che l'indagato o imputato si darà alla fuga etc.) si può sbagliare... e, nel caso di specie, Bozzoli non era scappato fino a questo momento. Ma anche l'errore o la previsione sbagliata non può far venire meno il rapporto regola-eccezione nel tutelare la libertà delle persone!

E, aggiungo, l'utilizzo di una misura cautelare con il contagocce è funzionale anche per evitare il sovraffollamento carcerario, come sottolinea il ministro Nordio.

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