Genitori separati e in disaccordo su decisioni per i figli minorenni, ecco come comportarsi

La visita psicologica deve essere considerata al pari di una visita medico-specialistica e, pertanto, deve essere autorizzata da entrambi i genitori

di Sara Severini*
Cronache

Genitori separati e in disaccordo su decisioni per i figli minorenni

Domanda

Egr. Avvocato,

sono un padre separato e mia moglie non concorda sulla mia volontà di far seguire nostro figlio di 16 anni da uno psicologo. Cosa posso fare?

Risposta

Innanzitutto, si precisa che nessuna prestazione psicologica può essere erogata a persone minorenni senza il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La visita psicologica deve essere considerata al pari di una visita medico-specialistica e, pertanto, deve essere autorizzata da entrambi i genitori, siano essi affidatari congiunti ovvero anche nell’ipotesi in cui vi sia l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.

Il consenso prestato congiuntamente da entrambi i genitori, indipendentemente dal loro stato di unione coniugale o di separazione, rientra infatti nel campo di esplicazione della responsabilità genitoriale, che non si perde neppure a seguito di un provvedimento del Tribunale di affido esclusivo del minore ad un solo genitore.

Tale regola trova il proprio riferimento normativo nell’art. 337 ter c.c., in base al quale la visita dallo psicologo rientra quale atto di straordinaria amministrazione riferito all’educazione ed alla cura della prole.

Inoltre, si segnala che anche l’art. 31 del codice deontologico della professione di psicologo afferma che  lo psicologo in caso di visita su minore richiesta da un solo genitore, ed in assenza del consenso informato dell’altro esercente la potestà genitoriale, debba rifiutarla oppure, nel caso in cui ritenga necessaria la visita, debba subito informare l’Autorità Tutoria”.

Tuttavia, solo in caso di provvedimenti di autorità giudiziarie competenti o di strutture legalmente riconosciute e dalla legge preposte alla tutela dei minori è possibile procedere in mancanza del consenso dell’altro genitore.

In conclusione, in caso di disaccordo tra i genitori – anche separati – circa le decisioni di maggiore interesse per i figli la scelta è rimessa al giudice.

*Avvocato

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