Non usa la mascherina, cassiera licenziata. E il giudice dà ragione al market

La donna, nonostante i continui richiami, non ha voluto sottostare alle regole della catena commerciale. La sentenza: "Provvedimento legittimo"

di Redazione
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Cronache

Rifiuta di indossare la mascherina: cassiera licenziata. La sentenza

Rifiuta di indossare la mascherina chirurgica durante i turni di lavoro, e per questo viene prima richiamata e poi licenziata. Lo riporta Il Fatto Quotidiano. Protagonista una donna che lavorava in un supermercato a Villorba, in provincia di Treviso per il gruppo veneziano della grande distribuzione Pam Spa.

Il protocollo della catena, infatti, prevede l’utilizzo della mascherina, applicato anche dopo la fine dell’obbligo di legge, e per questo il ricorso della dipendente è stato rigettato.

L’impiegata, trovatasi senza lavoro, aveva impugnato il licenziamento per illegittimità, chiedendo danni e arretrati. Il giudice del lavoro di Venezia, Chiara Coppetta Calzavara, ha dichiarato corretto il provvedimento aziendale.

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La sentenza

La cassiera, secondo datori di lavoro e giudice, si era sempre rifiutata sia di indossare la mascherina, nonostante i ripetuti inviti della direzione. Di fronte al ricorso presentato dalla dipendente, assistita dall’avvocato Ignazio Ardito, l’azienda si è costituita con gli avvocati Mario Scopinich e Alberto Checchetto.

Per il giudice, mentre “la scelta del datore di lavoro è proporzionata e risponde al criterio di precauzione”, dalla parte dell’ex dipendente “il rifiuto si è caratterizzato per una provocatoria pervicacia che si è manifestata nel voler rimanere presente senza mascherina pur sapendo di non poter lavorare, nel riprendere gli altri colleghi e nell’aver convocato un gruppo di conoscenti che hanno creato scompiglio rimproverando lavoratori e clienti”.

Il giudice non ha quindi ritenuto che l’azienda “abbia adottato un atteggiamento persecutorio o discriminatorio” nei confronti della donna e pertanto “la massima sanzione espulsiva appare proporzionata alla reiterazione dell’inadempimento”.

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