Prestipino, Cassazione rigetta ricorso: "Cds non ha travalicato confine"

Il procuratore di Roma aveva lamentato il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di discrezionalità riservata al Csm"

Cronache
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Procura di Roma, Cassazione rigetta ricorso Prestipino: "Cds non ha travalicato confine"

''Il Consiglio di Stato non ha travalicato il confine della propria giurisdizione''. E' quanto scrivono i giudici delle Sezioni Unite Civili della Cassazione che hanno rigettato i ricorsi proposti dal procuratore di Roma Michele Prestipino contro le sentenze del Consiglio di Stato che avevano accolto il ricorso del procuratore generale di Firenze Marcello Viola annullando la nomina. La decisione motivata è stata depositata questa mattina. Il procuratore della Capitale presentando il ricorso davanti alla Corte di Cassazione aveva ''lamentato il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di discrezionalità riservata al Csm per una pluralità di profili''.

''Va escluso che nel caso in esame - scrivono i supremi giudici - il Consiglio di Stato abbia esorbitato dai limiti posti al proprio giudizio conformando la scelta del Consiglio Superiore della Magistratura mediante la riformulazione di criteri da applicare. Il Consiglio di Stato ha di fatto rimarcato la manifesta irrazionalità e, quindi, la palese illegittimità dei criteri di scelta adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura in base al mero tenore testuale dell'articolo 18 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria; e lo ha fatto nell'esercizio del proprio potere-dovere di valutazione, perché di questo potere-dovere, l'individuazione dell'ambito di operatività della circolare del 28 luglio 2015, qual è quella nota come testo unico della dirigenza giudiziaria e' chiara espressione''. 

(Segue)

'Il sistema normativo - si legge nella sentenza delle Sezioni Unite Civili - evidenzia l'irrazionalita', sottolineata dal Consiglio di Stato, del significato assegnato dal Csm alla propria circolare nel senso della equiordinazione delle funzioni direttive e semidirettive. L'equiordinazione in se' delle funzioni e' difatti esclusa dal sistema; il che manifesta la palese irrazionalita' della motivazione adottata a fondamento della scelta di Prestipino e la legittimita' della valutazione del Consiglio di Stato''. ''Al cospetto di questo compendio normativo'', scrivono ancora i giudici, ''nessuna invasione della sfera del merito amministrativo si e' quindi prodotta, poiche' il Consiglio di Stato si e' limitato a svolgere l'attività di interpretazione dei parametri normativi che e' propria della sua funzione''.