Banco Bpm, conciliazione sindacati-azienda: tutte le precisazioni di First Cisl, Fisac Cgil e Uilca Uil
Banco Bpm, conciliazione sindacati-azienda: tutte le precisazioni di First Cisl, Fisac Cgil e Uilca
Spett.le AFFARI ITALIANI (testata online),
all’esito dell’udienza del 5 settembre 2024 tenutasi dinanzi al Tribunale del Lavoro di Milano e conclusasi con la conciliazione tra le odierne Organizzazioni Sindacali Confederali ed il Banco BPM attraverso la quale si è giunti – per effetto di una attività esplicitamente richiesta dal Giudice alla Banca resistente - a non rendere più visibile dalla bacheca telematica o in qualsiasi altro contesto ove sia esposto il comunicato del 1 luglio 2024, nonché all’invito (anch’esso) alla medesima Banca convenuta a riaprire senza indugio il tavolo delle trattative nel rispetto delle prerogative delle parti coinvolte, con il mero auspicio che tutte le organizzazioni sindacali di Banco BPM vi aderiscano, siamo nostro malgrado a prendere atto del gravissimo travisamento del contenuto del riferito verbale che è stato inopinatamente oggetto dell’articolo edito in data 5 settembre attraverso una interpretazione chiaramente fuorviata ed inattendibile che impone (salve ulteriori azioni che ci si riserva di avviare nella malaugurata ipotesi di un mancato fattivo riscontro) la pubblicazione della presente richiesta di rettifica (e correlata smentita) il cui obiettivo coincide esclusivamente con la necessità di riportare ai lettori l’obiettiva ed inequivoca verità dei fatti (peraltro documentalmente provata).
In proposito, il ricorso unitariamente proposto dalle sigle sindacali confederali (che, come noto, rappresentano oltre il 60% dei dipendenti del Banco BPM iscritti ai sindacati) tendeva a rimuovere gli effetti lesivi della condotta antisindacale (ritenuta anche discriminatoria) conclamatasi proprio con la comunicazione del 1 luglio 2024, rispetto alla quale il Giudice del Lavoro di Milano ha richiesto una sostanziale rimozione (seppure in ottica distensiva delle doglianze lamentate dalle OO.SS.).
E nell’invitare la Banca a riaprire senza indugio il tavolo delle trattative ha chiarito come ciò dovesse avvenire nel rispetto delle prerogative di ciascuna delle parti coinvolte meramente auspicando l’adesione di tutte le organizzazioni sindacali del Banco BPM ma, certamente, non invitando chicchessia ad alcun comportamento in tale direzione.
Orbene, fermo restando lo spirito conciliativo, l’esito raggiunto appare certamente in linea con l’annullamento delle condotte ritenute antisindacali, preservando integralmente la scelta delle Organizzazioni Sindacali di trattare congiuntamente e/o separatamente.
Ed al di là che tentare malcelatamente ed in modo assolutamente artefatto di travisare un verbale conciliativo (peraltro proposto da un Organo Giudiziario) è assai grave, lo è ancor di più riportare una interpretazione totalmente distonica con quanto realmente avvenuto.
In tale direzione, si richiede ai sensi della legge 47 dell’8 febbraio 1948 (e successive modifiche ed integrazioni) che venga pubblicata la smentita della notizia oggetto dell’articolo avente quale titolo “Banco Bpm, il giudice ricompone il tavolo sindacale: pace fatta in Piazza Meda” ove si riporta che: “I magistrati riuniscono i sindacati di Piazza Meda in un unico fronte: First Cisl, Fisac Cgil e Uilca con Fabi e Unisin” (sottotitolo) e che “è stato il tribunale milanese, infatti, a ricomporre il tavolo unitario sindacale a Piazza Meda, rimettendo insieme First Cisl, Fisac Cgil e Uilca con Fabi e Unisin, creando un precedente giuslavoristico di grande rilevanza.” (e ciò in quanto non sussiste alcuna pretesa o invito del giudice in tal senso, e neppure alcun effetto ricompositivo del tavolo unitario in conseguenza del verbale di conciliazione, poiché – al contrario - le Organizzazioni sindacali confederali mantengono interamente tutte le prerogative loro riconosciute e ribadite anche giudizialmente );
“Anche in presenza di una conciliazione, la banca ha stravinto. Ma, soprattutto, si è creato un precedente giuridico che rappresenterà, non solo nel settore bancario, un principio inossidabile e regolamenterà i rapporti tra sindacati confederali e autonomi” (e ciò in quanto l’esito conciliativo, evidentemente acclara, al contrario, la fondatezza della domanda sindacale – seppur riconosciuta in ottica distensiva – nella parte in cui palesava l’antisindacalità della condotta, conclamata anche dalla comunicazione aziendale, infine rimossa, del 1.7.2024 e si è ulteriormente sostanziata nell’invito del giudice alla Banca a riprendere senza indugio le trattative, e infine in quanto, al contrario di quanto affermato, è opinione giurisprudenziale incontrastata – nonché diritto costituzionalmente riconosciuto - che ciascuna parte ha piena autonomia di trattativa senza impattare su alcuna relazione sindacale e senza che l’esito conciliativo rappresenti alcun principio giuridico di riferimento regolamentare).
Si chiede che le smentite e rettifiche vengano pubblicate entro i due giorni successivi alla richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
In attesa di tempestivo riscontro, riservando all’esito ogni iniziativa, si inviano distinti saluti
Milano, 07/09/2024
COORDINAMENTI GRUPPO BANCO BPM FIRST CISL - FISAC/CGIL - UILCA UIL