Bonus mamma, via libera dall'Inps: come funziona, requisiti e quando arriverà
Viene sbloccata la situazione del contributo statale che resterà in vigore dal 2024 al 2026. Si tratta di uno sconto totale fino a 3mila euro annui
Bonus mamme 2024: ecco chi può richiederlo e come fare domanda
Tra i bonus fiscali attivi nel 2024, c'è anche quello dedicato alle mamme lavoratrici. Lo riporta Tgcom24.
Dopo la mancata erogazione nello stipendio di gennaio, per assenza di una circolare operativa, l'Inps "sblocca" la situazione del contributo statale che resterà in vigore per tre anni: dal 2024 al 2026.
Esso consiste nell'esonero contributivo fino a un massimo di 3mila euro annui (250 euro al mese), da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici con almeno tre figli a carico, dei quali il più piccolo sotto i 18 anni. Per il solo 2024, in via sperimentale, l'esonero contributivo è attribuito anche alle lavoratrici con due figli a carico, di cui il più piccolo sotto i 10 anni.
Ecco come funziona
L'agevolazione, spiega la circolare, riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse invece le lavoratrici domestiche.
Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all'esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio avviene in corso d'anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita. Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio sarà assegnato alle madri di tre figli di cui il più piccolo è sotto i tre anni.
Anche in questo caso, se la nascita del terzo figlio avviene in corso d'anno, il beneficio parte dallo stesso mese di nascita. Nel caso di una mamma con tre figli e il più piccolo compie i 18 anni durante il periodo dello sgravio, quest'ultimo termina lo stesso mese del compimento del 18esimo anno.
Le lavoratrici interessate all'agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile sul sito dell'Inps, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.
I casi di esonoro
La circolare riporta alcuni casi esemplificativi. Se la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, l'esonero parte dal 1° gennaio 2024. Qualora il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025, l'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.
Se la lavoratrice il 1° gennaio 2024 è madre di due figli, l'esonero parte dal 1° gennaio 2024. Qualora il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024, l'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024. Nel caso invece di una lavoratrice che il 1° gennaio 2024 è madre di un figlio e il secondo nasce l'11 giugno 2024, l'esonero applica dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
Un altro caso riportato dalla circolare è quello di una lavoratrice che alla data del 1° agosto 2024 è madre di due figli ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. Mettiamo che la nascita di quest'ultimo avvenga il 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero previsto per le lavoratrici con due figli. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva, mentre a partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero.
Infine c'è il caso della lavoratrice che il 1° gennaio 2024 è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. A questa lavoratrici non spetta alcuna riduzione contributiva.
Al bonus hanno dunque diritto le donne che, nel periodo complessiva che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo minore di 18 anni. La circolare dell'Inps chiarisce che il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo).
Non è prevista alcuna decadenza del diritto all'esonero contributivo in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare. O, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.