Imu, scade la seconda rata: ecco come si calcola e i costi. Occhio alla regola sui mesi di effettivo possesso
Tutte le procedure da seguire per non sbagliare
Imu, scadenza seconda rata e calcoli per evitare errori
Ultimo giorno utile per pagare l'Imu, scade il termine per saldare la seconda rata. Si tratta della tassa relativa agli immobili di proprietà, esclusa la prima casa salvo casi eccezionali. Vale a dire chi possiede abitazioni di lusso, catalogate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per tutti gli altri non c'è nulla da pagare. Le cose cambiano per tutti gli altri immobili di proprietà. Per chi non ha saldato l'intera tassa in una sola soluzione, questo è l'ultimo giorno utile per mettersi in regola. Come deve essere calcolata? E in che modo si procede al versamento dell’importo dovuto? Alcuni esempi sono utili per comprendere le regole di calcolo e di versamento da applicare.
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Ai fini della determinazione e del versamento della seconda rata Imu, anno 2024, - riporta Ipsoa - bisogna seguire le seguenti regole:
- l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (17 giugno per il 2024) e la seconda il 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La rata a saldo è uguale alla rata di acconto nel caso in cui nulla è cambiato circa l'aliquota e le condizioni dell'immobile. I Comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.