Pensioni, Consulta: "Non fondata questione riscatto anni laurea"
Pensioni: Consulta, non fondata questione riscatto anni laurea
Il riscatto degli anni di laurea non puo' essere "neutralizzato" per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto. Lo ha deciso la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi, con la quale e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale di due norme - l'articolo 1, comma 13, della riforma Dini del sistema pensionistico, e l'articolo 1, comma 707, della legge di Stabilita' 2015 - che era stata sollevata dal giudice del lavoro di Roma, secondo il quale sussisteva un contrasto di tali disposizioni con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non e' previsto il diritto alla neutralizzazione dei contributi versati in seguito al riscatto volontario degli anni di laurea, quando cio' sia necessario per uscire dal sistema retributivo di computo della pensione, applicabile all'interessato proprio in virtu' del riscatto, e accedere al sistema misto, rivelatosi piu' conveniente al momento del pensionamento.
Secondo i giudici costituzionali, per attivare il principio di neutralizzazione "non basta che tali contributi, normalmente versati in esordio dell'attivita' lavorativa, siano ininfluenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione": tale principio puo' operare, infatti, osserva Palazzo della Consulta, "soltanto all'interno del sistema retributivo al fine di escludere dalla base pensionabile i contributi che siano non solo aggiuntivi al perfezionamento del requisito minimo contributivo, ma anche correlati all'ultimo scorcio della vita lavorativa e corrispondenti a retribuzioni che, in quanto inferiori a quelle percepite in precedenza, possano incidere in senso riduttivo sulla pensione virtualmente gia' acquisita". Nel caso in esame, invece, osserva ancora la Corte, la neutralizzazione non e' stata invocata per "elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell'ambito del sistema retributivo", bensi' per "'fuoriuscire' da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente" e al quale l'interessato aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facolta' di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria. Per la Consulta, in sostanza, non e' possibile "scegliere" il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata solo nel momento del pensionamento, in quanto cio' "si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale", tanto piu', precisa ancora la Corte, che "la funzione del riscatto degli anni di laurea si esaurisce nell'incremento dell'anzianita' contributiva".