Salva Milano, la norma che rischia di "sfasciare" l'Italia. Ecco perché

Se nel “Salva Casa” si parlava di regolarizzare la stanzetta ricavata in più, nel "Salva Milano" si discute di interi grattacieli: le conseguenze

di Marco Palieri*
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Park Towers Milano
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“Salva Milano” o “Sfascia Italia”. Il commento 

La prima constatazione da fare, dopo aver letto le bozze in circolazione dell’emendamento (c.d. “Salva Milano”) presentato nell’ambito della procedura di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2024 (c.d. “Salva Casa”), è che si è di fronte ad un radicale cambio di passo. Se nel “Salva Casa” si parlava di regolarizzare la stanzetta ricavata in più, nel “Salva Milano” si discute di interi grattacieli, alcuni dei quali alti decine di piani. Il nickname dell’emendamento deriva da una nota vicenda che, per quello che la stampa ha riportato, può riassumersi così.

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Il Comune di Milano avrebbe consentito che la realizzazione di imponenti progetti edilizi avvenisse tramite una semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non invece tramite il rilascio di un apposito permesso di costruire a valle di un piano attuativo. Si tratterebbe di numerosi e importanti interventi (Hidden Garden, Torre Milano, Park Towers, i più noti), con investimenti economici per milioni di euro. Tutto questo avrebbe comportato, fra l’altro, la realizzazione di volumetrie non consentite, l’aggravamento non governato del c.d. carico urbanistico e minori introiti per le casse comunali. La Procura della Repubblica di Milano – sembra su segnalazione di alcuni cittadini residenti in zona – starebbe indagando su imprenditori, progettisti e funzionari comunali.

Per meglio comprendere quello di cui si parla, occorrono alcune rapide precisazioni. L’art. 41 quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942 (c.d. “Legge Urbanistica”) prescrive che nelle zone in cui è consentito costruire più di 3 metri cubi per metro quadro e con altezze superiori a 25 metri non possono realizzarsi edifici senza un piano attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) del piano regolatore generale. L’art. 8 del d.m. n. 1444 del 1968 detta regole in materia di altezza degli edifici.

L’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. “Testo Unico Edilizia”) elenca e distingue cinque tipi di interventi edilizi in base alla loro portata: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; nuova costruzione. La norma sulle ristrutturazioni edilizie è stata più volte modificata nel corso degli anni. Perché si possa parlare di ristrutturazione occorre che, in caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio conservi determinati elementi di quello precedente, e, in particolare, la volumetria originaria. In caso di aumento sostanziale di volumetria si tratterebbe di nuova costruzione, con le relative conseguenze anche in termini di autorizzazioni necessarie.

L’emendamento “Salva Milano” prevede che gli interventi edilizi – non solo quelli già realizzati ma anche quelli assentiti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione – in deroga (leggi: in violazione) del citato art. 41 quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 8 del d.m. n. 1444 del 1968, si considerano conformi alla disciplina urbanistica, a determinate condizioni.

L’emendamento, inoltre, prevede che, nelle more di una nuova definizione legislativa di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati ovvero anche solo assentiti negli ultimi undici anni, dovranno considerarsi, a determinate condizioni, di ristrutturazione edilizia, anche se il nuovo edificio è completamente diverso da quello precedente.

Certamente, siamo all’inizio della procedura di conversione ex art. 77 della Costituzione e il testo dell’emendamento potrà essere modificato (anche in peggio…), ma il dubbio e il timore è che l’applicazione di una norma “a tappeto”, come quella ipotizzata nel “Salva Milano”, oltre a “risolvere” determinate situazioni locali possa pregiudicare il regolare sviluppo e utilizzo del territorio di ogni città.

Le norme e le questioni di cui si discute sono note e risalenti e sono state elaborate a fondo dalla giurisprudenza in materia, ormai consolidata. Per certi versi, c’è persino da sorprendersi di quanto accaduto. Senza introdurre nuove fattispecie sfuggenti, vi sono già gli strumenti giuridici per salvare il salvabile, cioè per intervenire, caso per caso, sulle singole situazioni, sanandole, laddove possibile. La mancanza del piano attuativo potrebbe essere superabile. La legge e la giurisprudenza già prevedono che l’Amministrazione non debba necessariamente annullare i propri provvedimenti, anche se illegittimi. E anche nel caso di autorizzazioni edilizie annullate, la legge e la giurisprudenza prevedono, in determinati casi, forme di regolarizzazione degli interventi realizzati, che tengano conto dell’eventuale affidamento incolpevole degli interessati.

Se, invece, la norma è volta a cercare di salvare anche l’insalvabile, allora occorre chiamarla per quello che è: un condono, per altro sui generis, visto che non riguarda solo di edifici già costruiti ma viene esteso anche a quelli non ancora realizzati (è sufficiente che siano stati approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione).

*Marco Palieri è avvocato amministrativista, patrocinante davanti alle magistrature superiori, e dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia.