Ue, ok definitivo ai dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina
I dazi definitivi saranno riscossi a partire dall'entrata in vigore
Ue, ok definitivo ai dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina
La Commissione europea ha ufficializzato l'adozione dei dazi anti-sussidi sulle auto elettriche a batteria importate nell'Unione europea dalla Cina. In particolare, vengono imposti dazi aggiuntivi per le importazioni del 17% per il Gruppo Byd; 18,8% per il Gruppo Geely; 35,3% per il Gruppo Saic; 7,8% per Tesla; 20,7% per altre aziende che hanno collaborato all'indagine dell'Ue e, infine, 35,3% per tutte le altre società.
L'indagine della Commissione europea sui sussidi cinesi ha rilevato che la filiera dei veicoli elettrici in Cina beneficia di sovvenzioni ingiuste che stanno causando una minaccia di danno economico ai produttori di auto elettriche dell'Ue. Di conseguenza, i dazi entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, prevista per le prossime ore.
Parallelamente, l'Ue e la Cina continuano a lavorare per trovare soluzioni alternative compatibili con il Wto che sarebbero efficaci nell'affrontare i problemi identificati dall'indagine. La Commissione rimane inoltre aperta a negoziare impegni sui prezzi con singoli esportatori, come consentito dalle norme dell'Ue e del Wto.
I dazi definitivi saranno riscossi a partire dall'entrata in vigore. I dazi provvisori imposti sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina il 4 luglio 2024 non saranno riscossi. Le misure scadranno alla fine del periodo di 5 anni, a meno che non venga avviata una revisione della scadenza prima di tale data.
In futuro, la Commissione monitorerà l'efficacia delle misure in vigore, anche per garantire che non vengano eluse. Qualsiasi produttore esportatore che abbia collaborato ed è soggetto al dazio medio del campione, o che sia un nuovo esportatore, ha il diritto di richiedere una revisione accelerata per stabilire un'aliquota di dazio individuale.
Gli importatori possono richiedere un rimborso se ritengono che il loro produttore esportatore non sia sovvenzionato o se il loro margine di sovvenzione è inferiore ai dazi pagati dagli importatori. Tale richiesta deve essere debitamente comprovata e supportata dalle rispettive prove.