Autonomia: ecco la riforma. Il rapporto Clep su Affaritaliani.it. Esclusivo

Il punto chiave della riforma è l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep)

Di Alberto Maggi
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Salvini e Calderoli
Politica

Quanto pubblicato da Affaritaliani.it è un documento importantissimo per capire come cambierà l'Italia con l'autonomia differenziata

 

L'autonomia differenziata è la battaglia storica della Lega fondata da Umberto Bossi e ora guidata da Matteo Salvini. Ora ci siamo. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha fatto sapere che ieri sera "Si è svolta la seconda riunione della cabina di regia per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In questa sede ho presentato l’esito dei lavori del Comitato per la definizione dei Lep, fondamentale per proseguire nel nostro percorso di riduzione dei divari tra le diverse aree del Paese. Ben 753 pagine che sono frutto di un lavoro enorme, articolato in 70 riunioni complessive tra plenaria e sotto-gruppi, coordinati in poco più di 6 mesi dalla sapiente guida del professor Cassese. Tale relazione, che è già stata inviata a tutti i Ministeri, così come a Regioni, Province e Comuni, verrà quindi trasmessa al Parlamento e alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in modo da procedere con i passaggi successivi”.

Affaritaliani.it in anteprima assoluta e in esclusiva pubblica il rapporto (e gli allegati) per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che sono il punto chiave della riforma federalista e la base dell'autonomia differenziata che dovrebbe diventare legge con il via libera del Parlamento prima delle elezioni europee del 9 giugno 2024. Un lavoro lungo e approfondito quello del ministro Calderoli che ora è arrivato a un punto decisivo. Quanto pubblicato da Affaritaliani.it è un documento importantissimo per capire come cambierà l'Italia con l'autonomia differenziata.

UNO DEI PUNTI CHIAVE DEL DOCUMENTO PUBBLICATO DA AFFARITALIANI.IT PER CAPIRE CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO I LEP

I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale, al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. Tale esigenza di garanzia di uniformità ha portato, in occasione della revisione del Titolo V, parte seconda della Costituzione, nel 2001, ad attribuire espressamente la potestà legislativa relativamente alla loro definizione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.). La Costituzione ammette che le prestazioni corrispondenti a LEP possano essere erogate da enti diversi dallo Stato. Tale assunto è desumibile anche dalla lettura dell’articolo 120, secondo comma, Cost., ai sensi del quale è previsto il potere statale di sostituirsi alle Regioni e agli enti locali dove ricorrano una o più tra tre circostanze: il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; la tutela dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamento e, in particolare, per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Allo Stato è attribuita la legislazione esclusiva nella definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p), Cost.).

Quanto ai profili procedimentali del potere sostitutivo, l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 120, secondo comma Cost., prevede che “nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. [...]

Nei casi di 13 assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, adotta i provvedimenti necessari [senza assegnazione all’ente di un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti], che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame”. Per ciò che concerne la classificazione della spesa nell’ambito del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge 5 maggio 2009, n. 42, nel declinarne i principi6 , opera una distinzione tra le spese che investono i diritti di cittadinanza (quali istruzione, assistenza, sanità); le spese inerenti alle funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali va assicurata la copertura integrale dei fabbisogni finanziari; le spese che vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti tipici della autonomia tributaria, per le quali è previsto un modello di perequazione delle capacità fiscali, cioè un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza diversificati dei territori. Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta dunque allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza.

Ai LEP sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. Le altre funzioni o classificazioni di spese sono invece finanziate sulla base di un sistema di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretarsi in un progressivo e tendenziale allineamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l’ordine delle rispettive capacità fiscali. Uno dei più rilevanti aspetti critici riscontrabili nel percorso attuativo della l. n. 42/2009 è rappresentato proprio dall’assenza di una precisa e completa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Buona parte delle funzioni fondamentali dei comuni riguarda, infatti, la fornitura di servizi indivisibili prestati a beneficio della collettività nel suo 6

Una ricognizione analitica è rintracciabile in alcuni documenti parlamentari. Per una visione esemplificativa si rinvia, ad esempio, ai dossier di analisi del tema del federalismo fiscale. Cfr., e.g., https://leg16.camera.it/522?tema=52&Il+federalismo+fiscale 14 insieme, come l’anagrafe, le attività amministrative e quelle contabili, i servizi di polizia locale, la viabilità, l’urbanistica. Per queste funzioni sono previsti obblighi e vincoli in capo alle amministrazioni che implicitamente già definirebbero prestazioni da garantire ai cittadini. Con riferimento alle suddette funzioni, l’analisi dei dati storici sarebbe statisticamente tendenzialmente idonea a individuare il fabbisogno standard, dove si scegliesse di avere come riferimento i livelli medi storici di erogazione dei servizi.

Come evidenziato nella Relazione governativa semestrale di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 proposta in Parlamento in data 15 dicembre 2021, invece, «si rivela necessaria, viceversa, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per quelle funzioni fondamentali, solitamente a domanda individuale, per le quali il quadro normativo vigente attribuisce ampi margini di discrezionalità sul piano dell’attivazione e della determinazione del livello di fornitura. Si tratta di prestazioni che afferiscono per la quasi totalità alle materie dell’assistenza, dell’istruzione, del trasporto pubblico locale, cioè a funzioni strettamente correlate ai diritti civili e sociali»

7 . Ne discende che, in tali settori, in mancanza di una declinazione completa dei livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard possono essere determinati al più provvisoriamente, in considerazione dell’assunto che il livello storico di servizio potrebbe non essere pienamente coerente con la tutela dei diritti civili e sociali, sia che si prenda a riferimento il singolo ente o la singola amministrazione sia che si prescelga un livello aggregato.

La realizzazione dell’architettura prefigurata dalla legge n. 42/2009 è ostacolata dall’assenza di una chiara, definita e completa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché degli standard da garantire con riguardo alle funzioni fondamentali. L’assenza o l’incompletezza dei livelli essenziali delle prestazioni (in quanto talvolta essi si limitano a presentare un contenuto generico e privo di specificazione quantitativa) incide sulla determinazione dei fabbisogni standard e sui 7 Relazione governativa semestrale di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 proposta in Parlamento in data 15 dicembre 2021, in documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/12/15/leg.18.bol0714.data202112 15.com62.pdf

15 modelli e strumenti di redistribuzione delle risorse da destinare a interventi perequativi, oltre che su un’accurata e coerente valutazione della corrispondenza fra risorse disponibili e fabbisogni. In tal senso, l’introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni, accompagnata dalla stabile previsione di adeguati fondi perequativi statali, risulta essere elemento necessario, coerentemente a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella l. n. 42/2009, per giungere a una ripartizione di risorse che sia correttamente legata ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali.