Balneari, la Consulta: "Illegittima la proroga delle concessioni in Sicilia"
Viola la direttiva Bolkestein. Accolto ricorso del governo
Balneari, la Consulta: "Illegittima la proroga delle concessioni in Sicilia"
La proroga delle concessioni balneari nella Regione Sicilia è illegittima per violazione della direttiva Bolkestein. Ad affermarlo è la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le norme all’art. 36 della legge di stabilità regionale 2023-2025 che hanno previsto la proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, nonché la proroga alla stessa data del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.
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A promuovere la questione dinanzi la Suprema Corte era stato il governo secondo cui la Regione "aveva ecceduto dalle competenze ad essa riservate dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia e violato l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che vincola anche il legislatore regionale all’osservanza degli obblighi derivanti dall’Unione europea assunti dall’Italia". In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione della direttiva Bolkestein che impone agli Stati membri dell’Ue, con efficacia diretta, di mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine, secondo il Governo, “corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033”, pur avendo la legge statale abrogato, per incompatibilità con l’ordinamento dell'Unione, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha ribadito la contrarietà al diritto Ue dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l’occupazione del demanio marittimo italiano.
Nella motivazione, la Corte Costituzionale ha sottolineato come le norme della Regione Siciliana impugnate "perpetuano, limitatamente al territorio della Regione Siciliana, il sistema delle proroghe automatiche delle concessioni, più volte giudicato illegittimo dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e oggetto di disapplicazione da parte della giurisprudenza amministrativa". In tal modo, ha precisato la Corte, "le norme in questione si pongono in contrasto con l’art. 12 della direttiva Bolkestein e quindi con l’art. 117, primo comma, della Costituzione".
Nel sottolineare che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla presentazione delle domande di proroga, la Corte ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della possibilità di presentazione delle domande “finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto Ue sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo”.