Decreto fiscale, la bozza su Affaritaliani.it: un miliardo per Rfi nel 2024, straordinari per forze dell'ordine-vigili del fuoco e...

Affaritaliani.it pubblica il testo integrale della bozza del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2025 esaminato pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri

Di Alberto Maggi
Politica

Pensioni, il rifinanziamento di Ape Sociale per i prossimi anni

Da un miliardo di euro in più per Rete Ferroviaria Italiana ai 100 milioni per gli straordinari delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Affaritaliani.it pubblica il testo integrale della bozza del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2025 esaminato pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri.

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI  gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;

 

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, di somme da riconoscere alle autonomie territoriali, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, di intelligenza artificiale, nonché in materia tributaria;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ______;

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con ______;

 

EMANA

il seguente decreto-legge:

 

 

 

Capo I

Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1

 (Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

  1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma parte servizi di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250 milioni di euro per l’anno 2024.
  2. L’autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l’anno 2024.
  3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 220 milioni di euro per l’anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.220 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

 

Art. 2

(Rifinanziamento Ape sociale 2024)

 

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 8.

 

 

Art. 3

(Misure in favore di grandi eventi)

1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività ad essi necessarie, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 25 milioni di euro per l’anno 2024.

2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico, di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 4 milioni di euro per l’anno 2024.

3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 a favore di Roma Capitale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

 

 

 

Art. 4

 (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

1. Nell’anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all’allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Si rinvia al DAGL la compilazione della tabella per la ripartizione delle risorse tra i corpi

 

Art. 5

(Disposizioni in materia di PNRR)

1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall’articolo 18-quinquies del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia di cui all’articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria “Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto”, nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18- quinquies del decreto-legge 113 del 2024.

5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU entro l’esercizio successivo a quello dell’anticipazione.

6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo possono essere adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo II

Disposizioni fiscali

Art. 6

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024  e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

 

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, è introdotto il seguente:

«6 bis. Possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo anche i contribuenti che, nelle annualità di imposta 2020 o 2021, hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA, correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. A tal fine l’incremento della base imponibile di cui al comma 2 è determinato applicando al reddito annuale la percentuale del 25 per cento. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui al periodo precedente l’aliquota del 12,5 per cento. L’incremento della base imponibile di cui al comma 3 è determinato applicando al valore della produzione netta annuale la percentuale del 25 per cento. L’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui al periodo precedente l’aliquota del 3,9 per cento. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui ai periodi precedenti, sono diminuite del 30 per cento.»;

b) al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Capo III

Disposizioni in materia di Enti territoriali

 

Art. 7

 (Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

1. Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l’anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L’attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all’effettiva sottoscrizione dell’Accordo in materia di finanza pubblica.

2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, è attribuito nell’anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

 

 

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 8

 

 (Disposizioni finanziarie)

 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, pari a euro 1.432.909.720 per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e  10 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede:
  1. quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell’importo di cui all’alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
  2. quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  3. quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  4. quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  5. quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 10 milioni di euro per l’anno 2028,  mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  6. quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4;
  7. quanto a euro 1.141.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto.

 

Art. 9

 (Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella n. 1

Articolo 4

 

 

Amministrazione

Anno 2024 (importi in euro)

Arma dei carabinieri

 

Polizia di Stato

 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Guardia di finanza

 

Totale

100.000.000

 

 

 

 

Tabella n. 2

Articolo 8, comma 1, lettera g)

 

Importi in di euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione

2024

MISSIONE/programma

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

333.274.639

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

333.274.639

 

 

19. Giustizia (6)

128.575

19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)

128.575

 

 

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

46.611.105

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

34.142.341

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)

12.468.764

 

 

23. Fondi da ripartire (33)

760.364.735

23.1 Fondi da assegnare (1)

170.364.735

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

590.000.000

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

 

7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

58.509

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

58.509

 

 

Ministero della giustizia

 

2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

16.986

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

16.986

 

 

Ministero dell’interno

 

3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

804.580

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)

804.580

 

 

1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

306.384

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)

306.384

 

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

3.930

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)

3.930

 

 

Ministero della difesa

 

2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.451

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)

1.451

 

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

3.782

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)

3.782

 

 

Ministero della salute

 

3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

335.044

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

335.044

 

 

TOTALE

1.141.909.720

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