Eutanasia, sì a obiezione di coscienza per medici: ok maggioranza a modifica
Non punibilità retroattiva per i condannati
Eutanasia, le commissioni approvano altri due articoli: su modalita' della morte assistita e obiezione di coscienza
Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno ripreso le votazioni sull'Eutanasia, con gli emendamenti riformulati dai relatori per modificare il testo sulla base del confronto con tutti i gruppi. Sono stati approvati altri due articoli, il 5 (che regola le modalita' della morte assistita) e l'articolo aggiuntivo 5 bis, che introduce la possibilita' di obiezione di coscienza per i medici, come chiesto dal centrodestra. L'Articolo 5 elenca nello specifico le modalita'. In particolare, si prevede che "La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignita' della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facolta' di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi puo' essere presente all'atto del decesso". Inoltre, "il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita e' equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti".
L'articolo 5 bis sul fine vita, approvato dalle commissioni, e' relativo all'obiezione di coscienza. E recita: "Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi azioni di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. L'obiezione puo' sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma uno, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita' specificatamente diretta al suicidio e non dall'assistenza antecedente l'intervento. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione".
Quanto all'articolo 5, anch'esso approvato, e relativo alle "modalita'", "il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all'articolo quattro redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra al comitato di valutazione clinica di cui all'articolo sei territorialmente competente. Il rapporto e' corredato da una copia della richiesta e della documentazione medica e clinica a essa pertinente. Il rapporto deve precisare se la persona e' stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se e' stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona e' a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, e specificare se e' gia' in carico a tale rete di assistenza ossia esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale".
(Segue)
"Nel rapporto il medico e' tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico puo' avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'articolo tre, il medico non trasmette la richiesta del comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione. Il comitato per la valutazione clinica entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabili dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata.
Al fine dell'espressione del parere, il comitato per la valutazione clinica puo'' convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria per un'audizione e poi altresi' recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovra' attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalita' cui al comma uno, presso il domicilio del paziente o, laddove cio' non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica.
Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al comitato per la valutazione clinica in caso di parere contrario dello stesso comitato, resta ferma comunque la possibilita' per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del parere. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove gia' attivato. Il medico presente all'atto del decesso e' in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, e persiste la volonta' di morte volontaria medicalmente assistita e che permangono le condizioni di cui all'articolo 3. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita e' equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti.", conclude la nuova formulazione dell'articolo 5 del testo sul fine vita.
Eutanasia, testo in Aula lunedi'
Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno terminato l'esame della proposta di legge sul fine vita. Le commissioni hanno quindi votato il mandato ai relatori per l'Aula, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s). L'approdo in Assemblea e' previsto per lunedi' prossimo, 13 dicembre, per la discussione generale.
Non punibilità retroattiva per i condannati
"Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo tre della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata in inequivocabilmente accertata". E' quanto recita il secondo comma dell'articolo 7 della proposta di legge sul fine vita, approvato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera. La non punibilità retroattiva era già prevista dal testo base, ma l'articolo è stato modificato e sono state ridotte le 'condizioni' per l'applicazione della norma.