Semestre bianco, Mattarella non può sciogliere le Camere ma il Parlamento sì
Lapresse
Il semestre bianco, cioè i sei mesi in cui, ai sensi dell’art.88 della Costituzione, il Presidente della Repubblica non ha il potere di sciogliere le Camere, è il tempo in cui non soltanto le Camere non possono essere sciolte ma la legislatura non può interrompersi. Per lo meno, questo è quanto sostengono tutti. E personalmente non ne sono convinto.
A mio parere il Presidente non può sciogliere le Camere ma le Camere possono sciogliere sé stesse. Basta che riconoscano di essere incapaci, caduto un governo, di formarne uno nuovo, e per questo si sacrifichino pur di rendere governabile il Paese. Sarà pure improbabile, ma è impossibile?
Naturalmente, con la dovuta umiltà, ho cercato di informarmi. Ma non sono arrivato ad una conclusione incontestabile e così, intanto, ribadisco la mia opinione.
Partiamo dalla fisiologia. La legislatura dura cinque anni e alla scadenza le Camere vanno sciolte per procedere a nuove elezioni. E questa è la loro fine “naturale”. Ma le Camere possono anche essere sciolte dal Presidente della Repubblica, per esempio quando, caduto un governo, le Camere non riescano ad esprimere una maggioranza e a votare la fiducia ad un nuovo governo.
La Costituzione è molto asciutta, in materia. L’Art.88 prevede soltanto che "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse". E, nel capoverso: "Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".
Primo punto fermo è che le Camere possono essere sciolte prima della scadenza della legislatura. E, si badi, l’articolo 88 non dice “Soltanto il Presidente della Repubblica può…” E la cosa non è priva d’importanza: perché in diritto tutto ciò che non è vietato è permesso. Infatti, se ci fosse stato quel “soltanto” io non potrei sostenere la mia tesi. Che invece riprendo con un parallelo.
Immaginiamo una norma che stabilisca: “Il capo dell’impresa può licenziare un dipendente nel caso di una grave mancanza”. Ovviamente se ne deduce che, se la mancanza è lieve, il dipendente non può essere licenziato e il giudice chiamato a dirimere il caso dovrebbe reintegrarlo nel posto di lavoro e nello stipendio. Il licenziamento sarebbe infatti senza giusta causa.
Ma ammettiamo che il dipendente, quello colpevole della mancanza lieve, si licenzi da sé. Quid iuris? Non gli si potrà certo imporre di rimanere al suo posto, perché quella norma sul licenziamento era stata posta a sua protezione, non per limitare la sua libertà. E se egli preferisce smettere di lavorare per quell’impresa, o addirittura autopunirsi, chi può impedirglielo?
Che l’analogia sia valida è provato dal capoverso. La Costituzione non si occupa di ciò che possono fare o non fare le Camere, si preoccupa di difenderle dall’arbitrio di un “uomo forte” che, alla scadenza del suo mandato, volesse esautorarle per governare in prima persona.
Ma se questo pericolo esistesse e tutti i parlamentari in massa si dimettessero, non si dovrebbe andare per forza a nuove elezioni? Se le stesse Camere, per il bene della governabilità del Paese, fossero disposte a suicidarsi, chi potrebbe impedirglielo e – soprattutto – in base a quale legge? Ogni norma che impone una restrizione della libertà deve essere esplicita. È questa norma esplicita e motivata io non la trovo nella Costituzione.
Né vale dire apoditticamente che l’art.88 si è preoccupato di difendere le Camere dall’arbitrio del Presidente negli ultimi sei mesi di carica, mentre l’ipotesi dell’autoscioglimento è sempre impensabile. Perché, pensabile o impensabile, tutto ciò che la legge non vieta è lecito. Posso andare a passeggio con un’anatra al guinzaglio, posso scrivere un ponderoso tomo in difesa delle zanzare, posso reputare una vecchia quercia l’incarnazione di un dio e bagnarmi nell’acqua gelida, il 31 dicembre. In democrazia il singolo ha il diritto di dire sciocchezze, di rischiare inutilmente, di rivendicare il suo cattivo gusto e, in una parola, di fare ciò che molti altri non vorrebbero mai fare. Ed anzi bisogna battersi per il diritto di fare tutto ciò che la legge non vieta, anche se poi non lo si fa.
Come recita un ironico detto inglese:”A gentleman can play the pipes. But he doesn’t”, un gentiluomo sa suonare la cornamusa. Ma non la suona”. E ancor più pertinente è ciò che si diceva ai tempi dell’Unione Sovietica: “In Occidente, tutto ciò che non è vietato è permesso, in Russia tutto ciò che non è permesso è vietato”. Ebbene, siamo ancora in Occidente.