Elezioni, Cassano (Terzo Polo) chiede riassegnazione seggi in Puglia
Massimo Cassano (Terzo Polo) candidato nel collegio plurinominale Puglia 02 (lista Calenda), ha presentato richiesta di ricalcolo e riassegnazione dei seggi.
Massimo Cassano (Terzo Polo) candidato nel collegio plurinominale di Puglia 02 nella lista di Carlo Calenda, ha presentato richiesta di ricalcolo e riassegnazione dei seggi in Puglia all'Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso la Corte d’Appello di Bari.
L'errata attribuzione dei seggi, come si legge nella nota riportata di seguito, vedrebbe l'assegnazione di 6 seggi (anziché 5 come previsto dalla legge elettorale) nel collegio Puglia 04 e di 3 seggi (anziché 4 come previsto dalla leggeelettorale) nel collegio Puglia 03.
Tale ricalcolo porterebbe allo scatto del seggio a favore di Mara Carfagna in due collegi (Bari e Lecce), e in tal caso - se la capolista optasse per quello leccese - potrebbe consentire l'elezione dello stesso Cassano, come secondo in lista, in quello barese.
(gelormini@gmail.com)
La nota-ricorso
Spett.le
Ufficio Centrale Circoscrizionale
Presso la Corte d’Appello di Bari
Oggetto: Deduzioni sulle modalità di distribuzione dei seggi nei singoli collegi plurinominali della circoscrizione Puglia per la elezione della Camera dei deputati.
Il sottoscritto Sen. Massimo Cassano, domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Davide Bellomo, sito in bari alla Via Principe Amedeo 164 espone quanto segue.
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Il sottoscritto ha partecipato alla consultazione elettorale del 25 settembre 2022, nel collegio plurinominale Puglia 02, nella qualità di candidato alla Camera dei Deputati al posto n.2 della Lista Calenda.
Nel visionare il sito web del Ministero degli Interni denominato “Eligendo”, ho potuto verificare che nella partizione dei 17 seggi proporzionali l’unico seggio spettante alla Lista nella quale risultavo candidato risulterebbe assegnato al collegio Puglia 04 anziché al collegio Puglia 02.
Dall’esame di tali dati emerge, però, come l’attribuzione ipotizzata risulti contrastante con quanto previsto dalla legge ed in modo particolare dal combinato disposto dell’art. 3 del D.P.R. 361/1957 e del D.P.R. n. 151402/2017 recante “Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonchè alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.”
Come noto I confini dei collegi uninominali sono individuati dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n177. Tale dlgs ha ridefinito il numero e la dimensione dei collegi uninominali e plurinominali per le elezioni della Camera e del Senato, in attuazione della delega prevista dalla legge 51 del 2019. La riforma dei collegi si è resa necessaria con l’entrata in vigore, il 5 novembre 2020, della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 che ha ridotto il numero dei Parlamentari. Per l’assegnazione degli seggi, oltre alla predisposizione dei collegi uninominali, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali . Il numero e i confini dei collegi plurinominali sono stati determinati dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; essi – sulla base dei principi di delega contenuta nell’articolo 3 della legge 51/2019 – sono costituiti di norma dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8 (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 3). Con Decreto del Presidente della Repubblica, sono determinati, in base alla popolazione residente secondo i dati dell’ultimo censimento. In riferimento alla Circoscrizione Puglia la tabella allegata e quindi parte integrante del decreto prevede la divisione della predetta circoscrizione in 4 collegi Plurinominali con l’indicazione precisa e perentoria dei seggi da assegnare ai singoli collegi. Nella specie si riscontra che il collegio :
- Puglia 01 elegge 4 deputati,
- Puglia 02 elegge 4 deputati,
- Puglia 03 elegge 4 deputati,
- Puglia 04 elegge 5 deputati.
Avendo uno specifico interesse sia come semplice cittadino elettore che come candidato, il sottoscritto sottopone alle SS.LL Ill.me le presenti deduzioni, atteso l’evidente errore commesso dal predetto sito nell’assegnazione dei seggi.
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1.Il quadro normativo di riferimento
1.1. L’individuazione del numero di seggi da attribuire in ciascun collegio plurinominale, contestualmente all’indizione delle elezioni, sulla base del numero degli abitanti risultanti dall’ultimo censimento della popolazione.
Nella recente tornata elettorale è stata applicata, per la seconda volta, la nuova legge elettorale denominata “Rosatellum”.
Trattasi della legge n. 165 del 3 novembre 2017, che ha apportato sostanziali e rilevanti modifiche al più volte citato D.P.R. n. 361/1957 relativo alla elezione della Camera dei deputati.
L’art. 3 del Testo Unico dispone:
“1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali”.
Appare evidente come tale disposizione normativa, che anche per la sua collocazione tra le disposizioni generali del Testo Unico non è derogabile. Essa statuisce che per ciascuna circoscrizione il numero complessivo dei seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali è determinato con Decreto del Presidente della Repubblica “da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi”.
Il decreto prevede rectius determina per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali”.
Dall’esame della tabella indicata nella tabella allegata emerge che, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento della popolazione alla circoscrizione “Puglia” sono stati attribuiti n. 10 collegi uninominali e n. 17 seggi da attribuirsi nei 4 collegi plurinominali con il metodo proporzionale.
Come già rappresentato tale tabella prevede che i seggi proporzionali devono cosi essere ripartiti e assegnati:
-n. 4 seggi per il collegio “Puglia – 01”;
-n. 4 seggi per il collegio “Puglia – 02”;
-n. 4 seggi per il collegio “Puglia – 03”;
-n. 5 seggi per il collegio “Puglia – 04”.
Il carattere vincolante (e insuperabile) di tale attribuzione appare evidente, innanzitutto in ragione del chiaro tenore letterale della norma.
L’art. 3 del Testo Unico, sancendo un principio generale (anche per la stessa collocazione nel testo normativo) chiarisce, infatti, che il D.P.R. determina il numero complessivo di seggi “da attribuire” in ciascun collegio plurinominale, senza contemplare alcuna possibilità di deroga.
Del resto, il carattere vincolante di tale attribuzione deriva direttamente dall’art. 56 della Carta Costituzionale, secondo cui la ripartizione dei seggi deve essere effettuata in proporzione alla “popolazione”.
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1.2. L’attribuzione dei seggi nei singoli collegi plurinominali da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
L’articolo 83 bis del Testo Unico, introdotto nel 2015 e da ultimo modificato con la legge 165/2017, determina le concrete modalità di attribuzione “nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste” secondo la seguente scansione:
1) “l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.”
3) “I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti”.
Tale operazione deve condurre, nella circoscrizione Puglia, all’attribuzione di 4 seggi al collegio plurinominale “Puglia 01”, “Puglia 02” e al collegio “Puglia 03”, di ulteriori 5 seggi al collegio “Puglia 04”.
Se non che, la legge introduce un “correttivo” al solo fine di evitare che sulla base di tale ripartizione alcune liste ottengano più seggi di quelli previsti su base circoscrizionale.
Correttivo che, tuttavia, non può incidere sul numero complessivo e inderogabile di seggi assegnati a ciascun collegio, rilevando esclusivamente in relazione all’attribuzione dei seggi in favore delle singole liste.
Infatti, alla stregua della medesima norma, “l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale.”
Orbene nel caso di specie, dalla lettura del sito Eligendo risulterebbero assegnati :
n.4 seggi a Puglia 01
n.4 seggi a Puglia 02
n.3 seggi anzichè 4 a Puglia 03
n.6 seggi anziché 5 a Puglia 04
Ove non vi sia tale corrispondenza – com’è accaduto nel caso di specie – l’Ufficio:
- “determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari”;
- “sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari”;
- assegna il seggio “alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata”;
- ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
Tale procedimento di assegnazione, tuttavia, non può giammai derogare al principio di cui all’art. 3 del Testo Unico, rientrante tra le disposizioni generali della legge, secondo cui il D.P.R. emanato contestualmente alla convocazione dei comizi elettorali determina “il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali”.
Anche in ragione dei superiori interessi tutelati dalla legge elettorale, non appare infatti possibile che una disposizione normativa generale e di principio emanata successivamente, con l’indicazione specifica del numero dei seggi da attribuire nei collegi, possa essere vanificata in via applicativa senza neppure una deroga espressa.
Tanto più che l’art. 3 del Testo Unico costituisce applicazione del principio costituzionale di rappresentatività degli eletti, che presuppone una proporzione tra il numero dei deputati e gli abitanti di ciascun collegio.
In riferimento alla Lista Calenda appare il caso di osservare che il seggio de quo sia il penultimo in assoluto ad essere assegnato con la regola ( prevista dalla norma) del maggiore coefficiente di collegio. Dall’analisi dei ridetti coefficienti emerge che per tale lista il coefficiente più alto sia quello riferito a Puglia 04 e quindi in quel collegio risulterebbe eletta la Ministra Mara Carfagna.
Senonchè, il collegio Plurinominale Puglia 04, ha gia “riempito” i suoi 5 seggi nei precedenti passaggi e quindi risulterebbe eccedentario. La norma quindi, impone di assegnare il seggio nel collegio nel quale risulta il successivo più alto coefficiente che nella specie sarebbe rappresentato nel collegio di Puglia 02. La ministra Mara Carfagna, pertanto deve essere dichiarata eletta nel collegio Puglia 02 e non nel collegio Puglia 04 ed il sen Massimo Cassano risulterebbe il primo dei non eletti nella medesima lista.
Solo così la suddetta operazione di compensazione può essere correttamente completata nel rispetto di tutte le suindicate previsioni normative finora richiamate ed in modo tale da assicurare un risultato finale in linea con esse.
Nel senso appena illustrato si è espressamente pronunciato in vicenda analoga anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 13.5.2011 n. 2886.
In particolare, con tale pronuncia è stato disposto l’annullamento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo (svoltesi nei giorni 6 e 7 giugno del 2009), in accoglimento di censura – fondata sugli stessi presupposti su cui si basa la tesi dell’odierna deducente finora esposta – volta a contestare la distorsione verificatasi per effetto della “contrazione dei rappresentanti eletti nella circoscrizione territoriale dell’Italia meridionale (15 eletti, in luogo dei 18 seggi assegnati dal d.P.R. 18.4.2009) e in quella delle Isole (6 eletti, in luogo degli 8 seggi assegnati dal d.P.R. cit.), con il complessivo spostamento in altre circoscrizioni di cinque posti”.
Ha ritenuto il Consiglio di Stato nella predetta fattispecie che la corretta applicazione della disciplina relativa alla distribuzione dei seggi (ivi contenuta nell’art. 21, l. n. 18/1979, in termini analoghi a quelli previsti per le elezioni in oggetto dall’art. 17, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 533/1993) dovesse necessariamente tener conto ed armonizzarsi con la disposizione dello stesso testo normativo (l’art. 2 della l. n. 18/1979, in quel caso, come l’art. 1, comma 2-ter del d.lgs. n. 533/1993 nella vicenda che ci occupa) che predeterminava i seggi da attribuire in relazione ad ogni ambito territoriale attraverso il rinvio ad apposito d.P.R.
Si è espressamente affermata, quindi, la portata inderogabile delle previsioni in quest’ultimo contenute e recepite dal testo legislativo attraverso il predetto rinvio, esattamente come nel caso di specie, “pena l’elusione di quel riparto dei seggi” “che il legislatore ha invece inequivocabilmente voluto introdurre”.
Il principio affermato dal precedente richiamato si attaglia perfettamente alla fattispecie in oggetto, poiché l’assegnazione dei seggi stabilita ex lege per i Collegi plurinominali è evidentemente assimilabile a quella prevista per le circoscrizioni nell’ambito delle elezioni europee.
L’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato è, infatti, nel senso di evitare che l’espletamento delle operazioni elettorali conduca al risultato distorsivo di privare un ambito territoriale del numero di seggi ad esso assegnato dalla stessa fonte normativa attraverso il rinvio ad apposito d.P.R. sulla base della popolazione risultante dall’ultimo censimento e, quindi, sulla scorta del principio comunitario di proporzionalità territoriale, che - diversamente - verrebbe radicalmente vulnerato.
A tale pronuncia, inoltre, si è uniformata la corte di Appello di Bari, nella proclamazione degli eletti al Senato della Repubblica, relativa alla legislatura appena conclusa.
Peraltro il rispetto delle determinazioni in ordine al numero inderogabile di seggi fornite dal DPR in stretta applicazione dell’art. 3 del Testo Unico è imposto anche dall’art. 1 dello stesso Testo Unico, a conferma del fatto che si tratta di disposizione di rango generale e primario: norma che sarebbe violata da una differente distribuzione dei seggi, quale quella prospettata nei giorni scorsi dagli organi di stampa e riportata dal sito del Ministero.
Preme, inoltre, osservare che la necessità di rispettare l’indicazione effettuata a monte del numero dei seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale è ancor più cogente nel caso di specie, considerato che il quoziente elettorale di collegio (determinante nell’assegnazione degli scranni) è determinato proprio in ragione di quel numero dei seggi statuito con D.P.R., come previsto dall’art. 3 del Testo Unico.
Con osservanza
Sen. Massimo Cassano