Mediazione civile e commerciale, l'analisi di Marisa Cataldo
Dalla seconda riforma della mediazione civile e commerciale al coraggio delle visioni e allo sforzo di non trasformare mai il conflitto in dissidio.
di Marisa Cataldo *
Dallo scorso 25 novembre è legge la riforma del processo civile. Il presidente Mario Draghi ha dichiarato, in occasione del voto di fiducia al ‘suo’ Governo, che occorreva il ‘coraggio delle visioni’ e, nel contempo, la ministra Marta Cartabia, tracciando le linee programmatiche della riforma della Giustizia civile, aveva da subito assegnato un ruolo di centralità alla mediazione e agli altri sistemi alternativi di risoluzione dei conflitti, affermando che ‘La nostra società ha bisogno di essere capace di guardare le differenze, le ragioni della divergenza, senza mai trasformare il conflitto in un dissidio che non può ricomporsi’.
Si parte quindi con la seconda riforma della mediazione civile e commerciale. Il testo vigente del decreto legislativo n. 28/2010 che attualmente disciplina la materia – già riformato dal decreto legge n. 69/2013 – sarà oggetto così di una profonda revisione.
La mediazione viene potenziata attraverso incentivi fiscali, con la previsione delle forme di credito di imposta che permettono di scalare le spese legali e l’estensione a tutta la procedura del gratuito patrocinio, l’istituto che consente alle persone non abbienti già di agire e difendersi in giudizio a spese dello Stato.
Si amplia poi il catalogo delle aree in cui è obbligatorio il tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda. In particolare, si estende la mediazione obbligatoria all'area dei contratti di durata che vedono le parti legate da rapporti stabili: franchising, consorzio, contratti d'opera, di rete, società di persone e subfornitura.
Al riordino anche le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione, favorendo la partecipazione personale delle parti, garantendo l’effettivo confronto sulle questioni controverse e regolando le conseguenze della mancata partecipazione delle parti alla procedura. La mediazione potrà essere svolta, su accordo delle parti, con modalità telematica e gli incontri potranno svolgersi anche attraverso il ricorso a collegamenti da remoto.
In caso di espletamento di una consulenza tecnica in mediazione (cd CTM), le parti al momento della nomina dell’esperto potranno determinarsi nel senso di esibire la relazione nell’eventuale giudizio affinché possa essere liberamente valutata dal Giudice ai fini della decisione della controversia.
La revisione della disciplina sulla formazione con il potenziamento dei requisiti degli organismi di mediazione e la valorizzazione della mediazione demandata dal giudice consentiranno, infine, di porre le basi per un sistema evoluto di giustizia ‘sostenibile’.
La legge delega che contiene i principi generali a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanazione dei relativi decreti-legislativi era il primo traguardo fissato per l’Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora l’Esecutivo avrà un anno di tempo per approvare tutta la normativa di dettaglio.
Gli interventi previsti, uniti a un aumento delle risorse disponibili nel settore della Giustizia, dovrebbero portare – secondo gli obiettivi fissati nel PNRR – allo smaltimento del 90% degli arretrati (al 2019) e all’abbattimento dei tempi del 40% entro metà 2026, sino ad arrivare a “quota mille”, cioè a una durata media dell’intero processo (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione) non superiore a mille giorni. Si consideri che oggi in Puglia la durata media di un processo civile, solo in primo grado, non è inferiore a 3 anni.
Continua, dunque, il cammino di quella rivoluzione culturale iniziato nel 2010 verso un concetto diverso di intendere la Giustizia. I mediatori formati dall’ANPAR (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione) hanno contribuito anche quest’anno alla risoluzione dei conflitti, evitando alle parti un lungo e dispendioso cammino giudiziario, siglando centinaia di accordi su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle dieci sedi operative presenti in Puglia.
L’auspicio è che nel prossimo futuro aumenti sempre più la consapevolezza da parte dell’utenza delle potenzialità della mediazione, strumento non solo alternativo ma anche complementare alla Giustizia, perché come sostiene la ministra Cartabia ‘c’è modo e modo per risolvere il conflitto: quando lo si risolve con la spada resta sempre una cicatrice che fatica a ricomporsi, ma quando si ricorre alla mediazione possiamo avere un effetto rigenerativo’.
*Coord. ANPAR per la Puglia
Marisa Cataldo - Avvocato del Foro di Bari, mediatore e arbitro, coordinatore dal 2011 per la Puglia dell’ANPAR (Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione), la cui Camera di Conciliazione e Arbitrato è iscritta al numero 24 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia. Sede nazionale Anpar: Pellezzano (Salerno). Attualmente l’ANPAR è operativa in 14 regioni italiane con 82 sedi. Presidente dott. Giovanni Pecoraro. Siti internet www.anpar.it (nazionale) e www.anparbari.it (locale)