Bidello assolto perché la palpata breve non è reato: la procura fa ricorso

Impugnata la sentenza di assoluzione per violenza sessuale per Antonio Avola, che toccò i glutei di una studentessa minorenne

Roma

La procura di Roma ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale della capitale che ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” un bidello dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini dall’accusa di violenza sessuale per aver toccato una studentessa allora minorenne.

Contro la palpata breve

Secondo il pm, che aveva chiesto la condanna per l’imputato Antonio Avola, la sentenza appellata “si presta a censura essendo incorsa in errore nella valutazione delle prove acquisite, nella ricostruzione del fatto contestato e nella valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo”.

I motivi del ricorso

“Il Tribunale asserisce - scrive la procura nell’impugnazione - che si sarebbe trattato di un toccamento fugace, quasi uno sfioramento, avvenuto peraltro in presenza di altre persone. La parte lesa invece parla di un'azione che dura tra i cinque ed i dieci secondi, che non appaiono un tempo cosi istantaneo tanto che l'amica, senz'altro sbagliando nella percezione ma sicuramente fuorviata dal fatto che non si è trattato di un gesto di durata trascurabile, lo colloca invero nell'arco temporale di trenta secondi”.

Le accuse al bidello

Come osserva la Procura, «nell’intento di argomentare l’insussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, il Tribunale travisa la ricostruzione del fatto stesso, che invero poco prima aveva effettuato sposando in toto la narrazione della parte lesa e dell’amica che aveva assistito alla condotta. Il Tribunale – come si legge nell’atto d’impugnazione – asserisce infatti che si sarebbe trattato di un toccamento fugace, quasi uno sfioramento, avvenuto peraltro in presenza di altre persone». E però, «la parte lesa invece parla di un’azione che dura tra i cinque ed i dieci secondi, che non appaiono un tempo cosi istantaneo tanto che l’amica, senz’altro sbagliando nella percezione ma sicuramente fuorviata dal fatto che non si è trattato di un gesto di durata trascurabile, lo colloca invero nell’arco temporale di trenta secondi». I giudici hanno ritenuto convincente la tesi difensiva dell’avvocato cioè ha sostenuto che il bidello abbia compiuto un «atto scherzoso», tant’è che che il tribunale l’ha definita come «una manovra maldestra». Ma per il pm si tratta di un secondo travisamento, perché il collaboratore scolastico avrebbe toccato la studentessa «per un’apprezzabile durata». Infine, secondo il pm, un altro elemento che i giudici non avrebbero valorizzato riguarda la confidenzialità del bidello, che in passato avrebbe chiamato più volte «amore» e «mia moglie» la studentessa.

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