Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo anche senza brevetti

Avv. M. Sances

Fisco e Dintorni

Per i giudici di Rimini non servono nuovi brevetti per giustificare il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Secondo l’Avv. Sances “Le imprese sono confuse e tutto ciò crea danni al Paese, occorre maggior dialogo col Fisco”.

 

Con la sentenza 201/2024, depositata il 12 dicembre scorso, la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ha affrontato la questione relativa al riconoscimento del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo – ossia del Dl 145/2013 – e in particolare dei presupposti richiesti dalla legge per poter ottenere tale agevolazione (disponibile su www.centrostudisances.it, sezione Documenti).

Ricordiamo che tale misura consiste in un credito d’imposta denominato “ricerca e sviluppo” per favorire le spese in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, ed è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla loro dimensione.

Nel caso in questione, la società contribuente produceva infissi e grazie a tale credito d’imposta aveva sviluppato nuovi prototipi diretti al miglioramento delle caratteristiche costruttive e di montaggio degli infissi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, tale attività non poteva usufruire della predetta agevolazione, in quanto non sufficientemente innovativa, tanto che l’azienda non aveva depositato alcun brevetto al riguardo.

A commento della sentenza è intervenuto l’Avv. Matteo Sances, il quale ha dichiarato: “I giudici di Rimini hanno rigettato le contestazioni del fisco e ritenuto pienamente legittimo il credito d’imposta, sottolineando che ‘è coerente con la ratio legis, con la lettera della norma e con il principio di ragionevolezza riconoscere la misura agevolativa anche per le spese sostenute per innovare beni, servizi, processi produttivi interni alla singola azienda’ e che ‘la norma non richiede la creazione di privative industriali o di brevetti’”.

La Corte tributaria di Rimini ha quindi chiarito che la creazione di un brevetto non influisce sulla spettanza dell’agevolazione. Inoltre, l’Avv. Sances ha aggiunto: “Se il Legislatore avesse inteso pretendere tali risultati, avrebbe individuato come presupposto la registrazione all’Ufficio Brevetti, prova inequivocabile dell’innovatività e originalità del risultato in senso assoluto”.

Infine, l’Avv. Sances ha evidenziato: “Tali contestazioni creano incertezza tra le imprese, influendo negativamente sul mercato e mettendo in luce una grave mancanza di dialogo tra contribuenti e Fisco, che non giova all’intero sistema Paese. Qualche mese fa segnalavo la sentenza n.2794/22 della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia, che aveva annullato 8 MILIONI di euro di sanzioni IVA richiesti erroneamente a una contribuente” (si veda l’articolo su ADNKRONOS).

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