Esenzione imposta di registro per le modifiche alle A.S.D. e S.S.D.

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Fisco e Dintorni

Confermata l’esenzione dall’imposta di registro per l’adeguamento statutario degli enti sportivi dilettantistici.

 

Il Dott. Roberto Selci di Fiscosport e i professionisti del Centro Studi Vittorio Mormando segnalano la  pubblicazione della circolare n.3/ E del 16 febbraio 2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha voluto indicare le principali novità in materia di imposte indirette, introdotte anche per il mondo sportivo dilettantistico a seguito delle modifiche introdotte col “Decreto Anticipi” (Dl. n.145/23).

 

Fanno sapere il Dott. Selci e gli Avv.ti Carlo Mormando e Matteo Sances che “Si tratta di indicazioni della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate chiaramente volte ad indirizzare gli Uffici territoriali allo scopo di assicurare l’uniformità d’azione nell’applicazione dei benefici fiscali”.

 

In particolare, segnalano i professionisti “si ricorda che a norma dell’art. 7 comma 1-quater, del Dlgs. n. 36/2021, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I dello stesso decreto (che ricomprende gli artt. da 6 a 12). Il Decreto cd. Anticipi, infatti, ha prorogato le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1-quater e 12, comma 2 bis del Dlgs. 36/2021 (la cui efficacia era prevista fino al 31/12/2023). Ricordiamo che nello statuto devono essere espressamente previsti:

§  la denominazione;

§  l’oggetto sociale;

§  l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

§  l’assenza di scopo di lucro;

§  le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

§  l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

§  le modalità di scioglimento dell’associazione;

§  l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

 

Ricordiamo inoltre che l’eventuale difformità comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Ai fini dell’imposta di registro, l’art. 12 comma 2- bis (D.lgs. n.36/2021) stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto»”.

 

Ne deriva, pertanto, che con l’emanazione della circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione da imposta di registro per tutte le modifiche statutarie riguardanti le associazioni e società sportive già iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (sempre a patto che le relative delibere di approvazione siano adottate entro il 30/06/2024), mentre al contempo chiarisce che laddove gli statuti delle neo costituite ASD e SSD non siano conformi alle prescrizioni minime di cui all’articolo 7 del D.Lgs.36/2021 e ss.mm.ii. non avendo rispettato i requisiti minimi, anche qui, ci sarà l’inammissibilità dell’iscrizione al R.N.A.S.D.