Impugnazione ruoli esattoriali: possibile con l'Autotutela?

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Fisco e Dintorni

La riforma fiscale potrebbe permettere al contribuente di impugnare ruoli e le cartelle esattoriali illegittime. Dal 2021 il legislatore ha impedito l’impugnazione delle cartelle esattoriali affette da vizio di notifica attraverso l’estratto di ruolo ma la NUOVA AUTOTUTELA potrebbe aprire nuovi spiragli di difesa. L’Avv. Matteo Sances fa il punto della situazione e annuncia “Presto nuove borse di studio per analizzare autotutela e Statuto del Contribuente”.

 

È possibile per il contribuente difendersi da pretese esattoriali mai notificate correttamente e scoperte per puro caso in esattoria?

Purtroppo dal 2021 (con l’introduzione del comma 4-bis all’articolo 12 del Dpr n.602/73) non è più possibile per il contribuente impugnare cartelle esattoriali attraverso gli estratti di ruolo forniti dal concessionario tranne in pochi casi previsti dalla legge.

Nonostante ciò, a parere dell’Avv. Matteo Sances, la recente riforma fiscale potrebbe portare ulteriori possibilità di difesa grazie alla NUOVA AUTOTUTELA.

Sono queste alcune delle considerazioni sorte nell’ultimo convegno di Milano organizzato nelle settimane scorse da Milano PerCorsi per professionisti e imprese.

Evidenzia dunque l’Avv. Sances  “Se da una parte il legislatore ha impedito l’impugnazione dei ruoli e delle cartelle <>, dall’altra ci siamo chiesti se grazie alla NUOVA AUTOTUTELA ci fosse la possibilità di difendersi in anticipo. Faccio presente che il problema sorge quando il contribuente rileva di non aver mai ricevuto gli atti esattoriali (il problema, infatti, non sussiste per pretese extratributarie e si contestano altre questioni, come ad esempio il pagamento o la prescrizione; a tal riguardo si segnala la sentenza n.483/2023 del Tribunale Brindisi (scarica la sentenza)”.

Ebbene, fa presente l’Avv. SancesIl contribuente potrebbe proporre istanza di annullamento in autotutela obbligatoria contestando la mancanza di un presupposto fondamentale dell’atto (ossia la mancata notifica della cartella) e potrebbero verificarsi due ipotesi:

1)     ottenere l’annullamento d’ufficio della cartella e del ruolo;

2)      oppure ricevere un rigetto da parte degli enti che il contribuente potrebbe comunque impugnare in giudizio (questo perchè il contribuente impugnerebbe davanti al giudice tributario il rigetto di autotutela e non il ruolo e la cartella)”.

 

Nello specifico, ci si riferisce al Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) e al Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) che hanno sancito rilevanti modifiche al processo tributario, in particolar modo rispetto all’istituto dell’autotutela.  

Sono stati dunque introdotti all’interno dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n.212/2000) gli articoli  10 quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e 10 quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa).

Per comprendere meglio la questione, risulta opportuno riprendere l’articolo 10quater, il quale prevede che:

L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull’individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d’imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. …..”.

Ebbene, come già sottolineato dall’Avv. Sances, l’avvio di un procedimento di autotutela potrebbe portare a ottenere l’annullamento delle pretese illegittime o comunque la possibilità, in caso di rigetto, di poter adire il giudice tributario.

Questo perché una volta introdotte le nuove ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il passo ulteriore compiuto dal Legislatore – attraverso la modifica degli articoli 19 e 21 del D.Lgs 546/1992 –  è stato quello di inserire tra gli atti impugnabili nel processo tributario il rifiuto espresso e tacito dell’autotutela da parte degli enti.

Ricapitolando, la nuova autotutela potrebbe permettere al contribuente che intende contestare il ruolo e la cartella esattoriale di poter immediatamente tentare di far annullare le pretese (senza attendere un atto esattoriale successivo o addirittura un pignoramento da parte di Agenzia Entrate Riscossione) ed eventualmente di avviare il contenzioso tributario a seguito di rigetto dell’autotutela da parte degli enti.

Analizzando in sincronia i decreti legislativi e le novità apportate possiamo così sintetizzare:

·         Previsione di autotutela obbligatoria nei casi tassativamente elencati dall’art.10 quater dello Statuto del Contribuente e facoltativa nei casi di altre ipotesi di illegittimità o infondatezza dell’atto come stabilito dall’art. 10 quinquies.

·         L’autotutela può verificarsi su autonomo impulso dell’amministrazione o su istanza di parte: in quest’ultimo caso il contribuente può impugnare il rifiuto dell’Amministrazione (e dunque rivolgersi al giudice tributario) ma ad alcune condizioni. Infatti, sono impugnabili unicamente:

1)      il rifiuto espresso o tacito nei casi di autotutela obbligatoria;

2)      il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.

 

Conclude l’Avv. SancesVista l’importanza e l’attualità dei temi trattati stiamo cercando anche quest’anno di stanziare delle borse di studio destinate a studenti di giurisprudenza ed economia al fine di analizzare l’autotutela e lo Statuto dei Diritti dei Contribuenti” (per maggiori notizie  info@centrostudisances.it )