Verifiche lavoro: cancellati diritti delle aziende?

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Avv. M. Sances
Fisco e Dintorni

La Riforma tributaria e il nuovo Dl n.19/2024 hanno eliminato gran parte dei diritti delle aziende in materia di lavoro introducendo accertamenti contributivi d’ufficio e cancellando il diritto di presentare memorie dopo le verifiche. Ma non basta. L’Inps potrà emettere avvisi di addebito nei confronti dei contribuenti anche solo su dichiarazioni di terzi. L’Avv. Sances segnala “Occorre riconoscere in materia di lavoro almeno le garanzie previste in ambito fiscale”. 

 

In occasione di un incontro tenutosi a Milano nei giorni scorsi, a tutela delle imprese, sono emerse preoccupanti notizie in merito alle novità sulle verifiche in materia di lavoro e accertamenti da parte dell’Inps.

Sul punto, si segnalano le dichiarazioni dell’Avv. Matteo Sances,  il quale ha evidenziato che la recente riforma ha CANCELLATO LA POSSIBILITÀ PER LE AZIENDE DI PRESENTARE MEMORIE all’Inps successivamente alle verifiche in materia di lavoro (si veda articoloVerifiche ispettorato lavoro: scomparse le garanzie?).

Inoltre, sono state evidenziate una serie di sentenze che da anni ormai censurano l’operato dell’Inps a seguito di verifiche fiscali condotte da Agenzia delle Entrate.

Ebbene, succede spesso che Inps richieda maggiori contributi in proporzione dei maggiori redditi accertati dall’Agenzia delle Entrate senza tuttavia attendere l’esito degli accertamenti fiscali.  

Al riguardo, infatti, si è ribadito come Inps possa pretendere maggiori contributi solo quando gli accertamenti fiscali sono divenuti definitivi (poiché non contestati dai contribuenti) e non invece se sono stati impugnati davanti al giudice tributario (si veda sentenza del Tribunale di Milano n.1353/15 , oppure la recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce n.79/2024).

Ma non solo.

Emergono notizie sconcertanti in materia di verifiche contributive dell’Inps a partire dal 1° settembre 2024.

L’Avv. Sances evidenzia infatti che “Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con legge n.56 del 29.04.2024, accentua ulteriormente il carattere inquisitorio delle indagini e delle verifiche in materia contributiva da parte dell’INPS. L’articolo 30, comma 10 del predetto decreto infatti concede a Inps notevoli poteri in materia di accertamenti d’ufficio prevedendo che <<… le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali … possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti>>. Ma non basta, perché il successivo comma 11 prevede addirittura che gli accertamenti contributivi possano basarsi anche su documenti e dichiarazioni richiesti sia ai contribuenti MA ANCHE A SOGGETTI TERZI e tutto ciò senza che il contribuente abbia la possibilità di confrontarsi preventivamente con l’Inps, come previsto in materia fiscale. Ci si chiede, dunque, il perché di questa grande differenza di garanzie tra le verifiche fiscali e quelle contributive”.

Conclude l’Avv. Sances “Sicuramente il quadro normativo è complicato e le possibilità di difesa delle aziende sembrano poche ma riteniamo opportuno insistere con la difesa delle aziende rifacendoci sia ai principi generali del procedimento amministrativo ma anche a quella parte dello Statuto del Contribuente non toccato dalla riforma fiscale (ossia quanto rimane dell’art. 12 legge n.212/2000)”.

Ringraziamo dunque l’Avv. Sances per aver segnalato queste importanti novità e ci si augura che il Legislatore possa porre rimedio.