L'avvocato del cuore
Il concorso degli ascendenti nel mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti
Un principio civile di solidarietà sussidiaria
“Non ho più i mezzi sufficienti a mantenere i miei figli e mio marito non versa quasi più nulla ed è privo di beni: i nonni hanno il dovere di aiutarmi??”
Succede purtroppo, soprattutto durante i periodi di crisi economica, che alcuni genitori si trovino in difficoltà tali da non poter adempiere all’obbligo di adeguato mantenimento della prole.
Proprio per tale ragione, con la riforma intervenuta nel 2013, è stato introdotto l’art. 316bis cod. civ. con il quale si prevede che ad adempiere a tale obbligo siano chiamati i nonni.
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Diciamo anzitutto che il rapporto tutelato è quello derivante dalla filiazione, che prescinde dall’esistenza del vincolo matrimoniale: questa tutela, quindi, si applica anche se i genitori non sono sposati.
La norma si applica sia quando entrambi i genitori sono privi dei mezzi necessari, sia nell’ipotesi nella quale, nell’inadempimento e incapienza di un genitore, l’altro non abbia abbastanza denaro per il mantenimento della prole.
L’art. 316bis cod. civ., è finalizzato in concreto a garantire il cibo e la vita ai figli, pertanto impone ai nonni di assumersi l’obbligo verso i nipoti anche quando i genitori sono in grado di farlo solo parzialmente.
Non è quindi necessario che i genitori siano completamente privi dei mezzi di sostentamento, ma basta che abbiano pochi denari e mezzi inadeguati e che quindi non riescano a garantire un minimo di certezze di vita adeguata ai loro figli.
In sostanza, l’obbligazione dei nonni può anche integrare la capacità dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze.
I nonni, tuttavia, non hanno un obbligo diretto nei confronti dei nipoti, perchè come abbiamo visto sono i genitori ad avere la responsabilità di istruire, educare e mantenere i propri figli.
Dunque questo norma di legge introdotta nel nostro codice è complementare, compensativa e integrativa dell’obbligo fondamentale dei genitori.
Con ciò è ribadito il concetto per il quale questo strumento ideato dal legislatore ha, in ogni caso, natura sussidiaria rispetto all’obbligo primario dei genitori.
Se il nonno, al quale è richiesto di contribuire al benessere dei suoi nitpoti, non vuole aiutare i genitori pur potendolo fare, viene allora obbligato dal giudice con un apposito provvedimento, richiesto dal figlio, dalla nuora o dal genero e addirittura dal pubblico ministero.
Dopo di che, se il nonno (o la nonna) continua a non adempiere, potrà anche trovarsi iscritta un’ipoteca giudiziale sui propri beni a garanzia del pagamento.
Queste regole nascono dai principi fondamentali di solidarietà familiare, tipici dei paesi civili, nei quali peraltro la famiglia è la società naturale preesistente allo stato e destinata a formare le persone e i cittadini.
* Studio Legale Bernardini de Pace