Codice della Crisi

la legge sulla composizione negoziata è stata convertita

Dr. Angelo ANDRIULO

PARLIAMONE

La legge sulla composizione negoziata è stata convertita

La legge 147 del 21 ottobre 21 (GU n.254 del 23-10-2021) ha convertito il DL 118 del 24/08/21.

L’argomento oggetto dell’intervento dei parlamentari ha riguardato <<Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia>>.

Alcune delle principali novità:

  • differimento al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa ;
  • proroga dell’entrata in vigore del Titolo IIProcedure di allerta e di composizione assistita della crisi” al 31 dicembre 2023;
  • proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative;
  • composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa
  • istituzione di una piattaforma telematica
  • nomina dell'esperto
  • specifica formazione per gli esperti
  • partecipazione degli Ordini professionali
  • misure protettive
  • tutela del patrimonio
  • sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
  • gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
  • misure premiali
  • segnalazione dell'organo di controllo

Quale sarà l’impatto di questa disciplina sul mondo imprenditoriale?

All’uopo ho ritenuto opportuno sentire il Dr. Luigi Quaranta (Presidente di Puglia e Basilicata nonché consigliere nazionale con delega all’edilizia della Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI)) al quale, dopo averlo ringraziato per aver accettato l’invito, ho posto alcune domande.

D: Egregio Presidente, quale è il suo pensiero sulla legge di conversione 147/21?

R: Nel suo insieme la disposizione legislativa rappresenta una grande novità in questo particolare momento in cui molte imprese sono in sofferenza e sicuramente contribuirà, ove le condizioni lo permettano, a risolvere positivamente molte situazioni.

Personalmente ho già dato disposizioni affinché sia portata a conoscenza degli associati, e non solo, di questa assai importante procedura a favore delle imprese.

composizione negoziata
 

D: ha qualche suggerimento relativamente al differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa?

R: in primis intendo precisare che il differimento al 16 maggio 2022 non ha spostato tutti gli articoli che compongono il codice della crisi in quanto gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 sono entrati in vigore il 16 marzo 2019.

Quindi gli operatori economici devono fare molta attenzione soprattutto alle disposizioni dell’art. 375 (adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile) e art. 378 (responsabilità degli amministratori).

Se non si rispetta il disposto dell'art. 375 e/o per mala gestio, l'amministratore può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio.

D: Cosa mi può dire relativamente alla proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative?

R: Le piccole società non sono organizzate per avere un Revisore “in casa” in questo momento storico e quindi la proroga della nomina è stata opportuna e ben ragionata.

D: Come avrà constatato, la grande novità di questa legge è rappresentata dalla “composizione negoziale della crisi d’impresa”. Può esternare ai lettori il suo parere?

R: Come ho già detto, nel suo insieme la legge viene incontro alle esigenze di molte PMI che in questo momento si trovano in difficoltà a causa della pandemia e che, in seguito alla politica economica che il governo sta programmando, si pensa potranno superarlo. Ovviamente parliamo di aziende che hanno la capacità di stare sul mercato e che riescono a soddisfare le esigenze dei propri clienti e non hanno la continuità aziendale compromessa. La legge fa riferimento all’'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Questo imprenditore può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Misure protettive e tutela del patrimonio sono le agevolazioni per gli imprenditori che adotteranno questa procedura.

Ovviamente tutti coloro che vorranno indirizzare alla organizzazione che presiedo domande di chiarimento potranno farlo, l’indirizzo mail è il seguente:

luigi70.40@gmail.com

Nel ringraziare ancora una volta il Presidente Luigi Quaranta per i chiarimenti forniti, per completezza di discorso espongo brevi commenti relativi alle novità innanzi indicate.

  • Differimento al 16 maggio 2022 la data di entrata in vigore del codice della crisi d’impresa;
  • proroga dell’entrata in vigore del Titolo IIProcedure di allerta e di composizione assistita della crisi” al 31 dicembre 2023;
  • proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (la legge fa riferimento ai bilanci relativi all’esercizio 2022);
  • composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (“l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.”;
  • istituzione di una piattaforma telematica (E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.);
  • nomina dell'esperto (Presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonomo e di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti con requisiti differenti gli iscritti:
  • all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • all'albo degli avvocati;
  • all'albo dei consulenti del lavoro;

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

  • specifica formazione per gli esperti (L'iscrizione all'elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione);
  • partecipazione degli Ordini professionali La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti non iscritti agli albi, alla camera di CCIAA del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza;
  • misure protettive (L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio);
  • tutela del patrimonio (L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.);
  • sospensione di obblighi e di cause di scioglimento (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile 1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5,comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446,secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa discioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione);
  • gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.);
  • misure premiali (Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

Sono previste altre misure premiali quali riduzioni per le sanzioni e interessi su debiti tributari);

  • segnalazione dell'organo di controllo (L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile).

C O N C L U S I O N I

Come ho già evidenziato nei precedenti commenti al DL ante conversione, ritengo che la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa sia una procedura assai importante per le aziende che sono affette da malanni sanabili.

Sicuramente le imprese preda di malattie incurabili devono risolvere tali problematiche in modo differente.

Il successo di questa iniziativa parlamentare dipende essenzialmente dalla diffusione della sua esistenza e se “tutti gli addetti ai lavori, nessuno escluso” informeranno i destinatari della norma, il successo è garantito altrimenti sarà un clamoroso “flop!!”.

Potete inviare i Vs quesiti a:

angelo@andriuloweb.it