Cronache

Femminicidio, pena dimezzata per tempesta emotiva. Sentenze choc, i precedenti

Il killer di Olga Mattei ha visto ridursi la sua pena per quella che i giudici hanno chiamato "tempesta emotiva"

"Tempesta emotiva". Così è stato motivato il dimezzamento della pena all'ex compagno di Olga Mattei. L'uomo ha visto ridursi del 50 per cento la sua pena da una decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha scatentato grandissime polemiche. Il killer aveva confessato di aver strangolato a mani nude la compagna per motivi di gelosia. Le critiche sono state bipartisan. Il M5s ha sottolineato come la gelosia non possa essere considerata un'attenuante. Forza Italia ha parlato di vergogna. Il ministro Giulia Bongiorno ha parlato di "ritorno al passato", riferendosi all'antico "delitto d'onore".

LE PRECEDENTI SENTENZE CHE AVEVANO FATTO DISCUTERE SU VIOLENZE AI DANNI DELLE DONNE

Ma quella di Bologna è solo l'ultima di una serie di sentenze che hanno fatto molto discutere in materia di femminicidi. Ecco qualche precedente. 

Nel 1999 la Cassazione negò uno stupro perché la presunta vittima "indossava i jeans", dunque "un indumento che non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta“.

Il 20 gennaio 2006, sezione Penale della Cassazione, riduce la condanna al patrigno di una 14enne, accusato di aver stuprato la ragazzina. La condanna viene ridotta perché la ragazza non era più vergine.

Nel 2011 una sentenza della Cassazione stabilisce che il carcere non è sempre obbligatorio per gli accusati di stupro di gruppo, interpretando una sentenza della Corte Costituzionale del 2010. Nel 2012 un'altra sentenza sempre sul tema dello stupro di gruppo ha stabilito uno sconto di pena per chi “non abbia partecipato a indurre la vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia semplicemente limitato a consumare l’atto”. 

Lo scorso anno una sentenza della Cassazione ha invece annullato con rinvio la condanna di secondo grado ai danni di due imputati per stupro, contestando l'aggravante di "aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche". Secondo i giudici l'uso (o abuso) di alcolici  deve essere "necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcool per la violenza, somministrandolo alla vittima. L'uso volontario da parte della vittima incide sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell'aggravante".

Ora la sentenza sul caso di Olga Mattei, che fa e farà discutere non poco.