Economia

L'arbitrato Bancario e Finanziario e delle Controversie Finanziarie

Di Mario Rossi

Intervista all'avvocato Nicola Ferraro sulle caratteristiche di due organi di risoluzione delle controversie, alternativi rispetto all’autorità giudiziaria

Che cosa sono l'Arbitrato Bancario e Finanziario e l'Arbitrato delle Controversie Finanziarie

L'Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e l'Arbitrato per le Controversie Finanziarie (ACF) sono due organi di risoluzione delle controversie, alternativi rispetto all’autorità giudiziaria, chiamati a operare in ambiti di competenza distinti. Approfondiamo i loro compiti, competenze e materie di interesse con l’Avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale.

Avvocato Ferraro, può spiegarci cosa sono l’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitrato per le Controversie Finanziarie (ACF)?

Entrambi sono stati istituiti per ridurre il carico giudiziario avanti alla magistratura ordinaria. I risparmiatori, prima di iniziare una causa avanti al giudice civile, a seconda della problematica, devono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Può fornirci qualche dettaglio in più sull’Arbitrato Bancario Finanziario?

L’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) è stato introdotto nel 2009 da Banca d’Italia. A esso si possono rivolgere i risparmiatori per questioni che interessano operazioni e servizi bancari e finanziari quali carte di credito, servizi bancomat, mutui, segnalazioni alla Centrale dei Rischi in essere nei confronti di istituto di credito, Poste Italiane s.p.a. limitatamente all'attività di bancoposta, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari iscritti in appositi albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.
Se con il ricorso si chiede il pagamento di somme di denaro queste non possono superare il limite di Euro 200 mila. Non ci sono, invece, limiti di importo se la richiesta attiene solamente all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà quali ad esempio la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo.

Come si ricorre all’Arbitrato Bancario Finanziario e quali sono i punti di forza di questa procedura?

La domanda si propone con ricorso via web sul sito internet dell’ABF. Il procedimento è snello, non è necessario farsi assistere da un avocato e si basa esclusivamente sulla prova documentale. E’ inammissibile la prova testimoniale e il ricorso alla consulenza tecnica. Se l’intermediario non rientra nelle categorie indicate oppure ha perso la qualifica di intermediario l’ABF non può esaminare il ricorso, che viene dichiarato inammissibile. Per questo motivo, al fine di consentirne la verifica, nel sito internet dell’ente sono riportati gli albi e gli elenchi delle banche e degli intermediari.
L’intermediario ha un dovere di collaborazione ed è tenuto a fornire, nel corso della procedura, la documentazione aggiuntiva richiesta dall’Arbitro. Anche se l’obbligo di cooperazione dell’intermediario va interpretato nel senso di consentire all’Arbitro di giungere velocemente a una decisione nel merito, ma non in quello di una inversione dell’onere probatorio: all’intermediario non può essere richiesto di produrre quello che compete al risparmiatore produrre per dimostrare la fondatezza della pretesa avanzata.
Nelle sue decisioni l’Arbitro è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Anche se non mancano decisioni assunte in contrapposizione con quelle della giurisprudenza di legittimità.

In sostanza, l’Arbitro Bancario Finanziario si sostituisce al Giudice?

Non è proprio così, le decisioni dell’Arbitro non sono in grado di incidere direttamente suoi diritti soggettivi della parte. In sostanza all’intermediario non può essere imposto di adeguarsi alla decisione resa. Tuttavia, a detto risultato si perviene per via indiretta rendendo pubblica la circostanza che l’intermediario, che è risultato soccombente, non si è uniformato alla decisione oppure lo ha fatto ma in ritardo. Il che incide sul riscontro, in termini di affidabilità, che un intermediario può avere sui risparmiatori.
Inoltre, le parti che non si ritengano soddisfatte dalla decisione resa possono sempre investire l’autorità giudiziaria della medesima questione.

Come è composto l’ABF e dove ha sede?