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Piquadro approva il bilancio 2023 e distribuisce un dividendo di € 5 milioni

di Redazione Corporate

L’Assemblea ha approvato anche un nuovo Piano di incentivazione denominato 'Piano di Stock Grant 2023-2027'

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l’importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino allo spirare del termine dell’autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall’Assemblea. L’autorizzazione all’acquisto delle azioni è accordata, a far data dalla presente delibera, fino all’approvazione del bilancio al 31 marzo 2024. Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

(i)            il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

(ii)           (ii) il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell’ambito delle prassi di mercato di cui alla delibera Consob 16839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Le suddette operazioni verranno effettuate, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell’art. 144-bis comma l, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, nel rispetto dell’articolo 2357 e seguenti del codice civile, della parità di trattamento degli azionisti e delle normative, anche regolamentari, vigenti applicabili ivi inclusi i principi di cui all’articolo 132 del TUF nonché del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell’art. 132, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell’operazione.