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LE PROCEDURE FAMILIARI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

di Angelo Andriulo

COME ORIENTARSI NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

LE PROCEDURE FAMILIARI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

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Carissimi amici che mi onorate della Vostra attenzione, con questo numero interrompo momentaneamente la rassegna dedicata agli amministratori in quanto più persone mi hanno chiesto di trattare l’argomento delle “domande congiunte per le crisi familiari nella materia del sovraindebitamento”.

La questione è delicata assai e cerco, nei limiti delle mie conoscenze, a fare chiarezza.

La legge attuale (3/12) non disciplina l’ipotesi che più persone quali “soggetti in stato di sovraindebitamento”, legate da un vincolo familiare e/o conviventi, possano accedere ad una unica procedura, in quanto la figura del debitore è vista sul modello della persona fisica e non del nucleo familiare.

Ciò ha creato e continua a creare grosse problematiche, in considerazione del fatto che è abbastanza frequente che marito e moglie si trovino indebitati e le risorse alle quali possono accedere appartengono all’intero nucleo familiare e non al singolo individuo.

Molti Tribunali si sono accorti di questa disfunzione normativa e pongono rimedio accettando la presentazione di una unica pratica ancorché intestata a entrambi i coniugi.

Lo stesso codice della crisi e dell’insolvenza (D. lgs 14/19 - CCII) pone rimedio con l’art. 66 “procedure familiari” che dispone:

  1. “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune.
  2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20/05/16, nr. 76.”

E’ d’obbligo evidenziare che l’art. 66 entrerà in vigore il prossimo 15 agosto, salvo rinvii.

Cosa fare fino al 15 agosto 2020?

Qualcuno ha ipotizzato, nelle more, la possibilità di chiedere al Giudice l’applicazione del “favor rei”.

Personalmente non sono d’accordo in quanto il “favor rei” trova applicazione nelle situazioni in cui operino contemporaneamente più norme.

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Nel caso in esame, fino alla data del 15 agosto 2020 esiste solo la norma ex legge 3/12 e, dopo, opererà solo il CCII; quindi non c’è conflitto di norme.

Pertanto, si può soltanto sperare nel “convincimento” del Giudice.

“Il Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in www.ilcaso.it) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità.”

“Il Tribunale di Mantova (8/4/2018 est. De Simone in www.ilcaso.it) in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012 afferma che "il concetto di "debitore" di cui all'art. 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori.”

Da una mia indagine condotta su facebook, grazie agli amici Dott.ssa Elena Cesarini, Dr. Giuseppe Gianfreda, Dott.ssa Romano Annarita, Dott.ssa Romita Mavì, Dr. Gilberto Battistini, Dott.ssa Polita Pellegrini, Dr. Massimiliano Piselli, Dott.ssa Piera Giordano, Dr. Massimo Zanni, Dr. Luigi Benigno, Dott.ssa Monica Mandico, Dr. Alberto Montoro, Dott.ssa Vera Leanza, Dott.ssa Diana Pedata, Dr. Moreno Bonafortuna, Dott.ssa Silvia Scali, Dr. Ezio Mola e  Dott.ssa Enrica Sacchi ho appreso il comportamento di alcuni Tribunali:

  • favorevoli

Bari, Bergamo, Brescia, Catania, Firenze, Lagonegro, Milano, Napoli, Napoli nord, Perugia, Pesaro, Taranto, Torino e Trani

  • contrari

Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena e Pescara.

Ogni qualvolta non c'è chiarezza, chi deve operare  viene preso dallo sconforto.

Personalmente mi regolo in questo modo:

“mi informo circa l’orientamento del Giudice e mi adeguo al suo pensiero.

In ogni altro caso deposito pratiche singole, per poi chiederne la riunione e ……sperare…..”

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it

Oppure all’Associazione culturale “Per saperne di più”: info@persapernedipiu.it