Milano
Expo, giudice: Sala era eleggibile a sindaco Milano

Il tribunale civile di Milano ha rigettato i due ricorsi sull'ineleggibilita' di Giuseppe Sala a sindaco di Milano per il presunto ritardo delle sue dimissioni
Expo, giudice: Sala era eleggibile a sindaco Milano
Rigettati i due ricorsi sull'ineleggibilità di Sala: aveva tutto il diritto di partecipare alle amministrative del 2016 che hanno portato alla sua elezione alla carica di sindaco di Milano
LA DECISIONE DEL GIUDICE - Giuseppe Sala era eleggibile e perciò aveva tutto il diritto di partecipare alle amministrative del 2016 hanno portato alla sua elezione alla carica di sindaco di Milano.
Il Tribunale civile del capoluogo lombardo ha, infatti, respinto i ricorsi presentati da gruppi di privati cittadini - alcuni simpatizzanti del M5S - durante la campagna elettorale milanese sulla presunta ineleggibilità del manager. Secondo i ricorrenti, Sala si sarebbe dimesso soltanto da amministratore delegato della società Expo spa, ma non da commissario unico del governo per l'Esposizione universale.
Così facendo, avrebbe violato la normativa prevista dall'articolo 60 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che vieta ai commissari di governo di essere eleggibili a sindaco "nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni". Ma i giudici della prima sezione civile del Tribunale di Milano non hanno ravvisato nessuna irregolarità.
DIMISSIONI PRIMA DELLA CANDIDATURA - Giuseppe Sala si dimise in tempo da a.d. e commissario unico di Expo, "ben prima della presentazione della sua candidatura" a sindaco di Milano. Lo scrivono i giudici del Tribunale civile di Milano nel provvedimento con cui respingono nel merito uno dei due ricorsi sull'ineleggibilita'-ádell'attuale primo cittadino milanese (l'altro e' stato bocciato per vizi formali).
"Puo' considerarsi del tutto valida ed effettiva la dimissione dalla carica avvenuta con atto del 15 gennaio 2016 con la quale Sala, ben prima della presentazione della sua candidatura (e cioe' il 6 maggio 2016) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di commissario straordinario di Expo Milano 2015, indicando quale termine di decorrenza il 2 febbraio 2016". "Vale sottolineare - proseguono i giudici - come successivamente alla data di efficacia delle dimissioni (1 febbraio 2016) non si registrano (ne' parte ricorrente ne ha menzionati) atti posti in essere da Sala in qualita' di commissario straordinario non risultando traccia agli atti di ulteriore attivita' di gestione effettiva, cui e' ricollegato l'effetto 'inquinante' la competizione elettorale, successiva al 6 maggio 2016, data di presentazione delle candidature".
Il 26 gennaio scorso dopo un'udienza camerale, i giudici si erano riservati di decidere sulla ineleggibilita' del sindaco ipotizzata in due ricorsi, uno firmato dall'avvocato Francesco Saverio Marini per conto di alcuni cittadini e l'altro promosso da simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle. Un ricorso dal contenuto analogo a quelli bocciati oggi era gia' stato dichiarato "inammissibile" dal Tar di Milano nel maggio dello scorso anno.
LA FIRMA DEL BILANCIO DOPO LE DIMISSIONI ERA "UN OBBLIGO" - La firma del bilancio di Expo 2015 successiva alle dimissioni era "un obbligo" imposto dalla legge che, quindi, anche se avvenuta dopo le sue dimissioni da commissario, non inficia l'eleggibilita' di Giuseppe Sala a sindaco di Milano. Lo scrivono i giudici civili del capoluogo lombardo in uno dei due provvedimenti coi quali hanno respinto altrettanti ricorsi che chiedevano la "decadenza" di Sala da primo cittadino.
I giudici convengono che Sala abbia sottoscritto il rendiconto di esercizio di 2015 della societa' che ha organizzato l'Esposizione universale il 22 gennaio 2016, cioe' dopo le dimissioni del 15 gennaio 2016, ma accolgono la tesi dei 'resistenti' secondo la quale questa era "un'attivita' dovuta che per disposizione di legge l'amministratore cessato non avrebbe potuto che redigere personalmente e la cui mancanza avrebbe potuto costituire motivo di espressa censura". Questi atti contabili, e' la tesi del Tribunale, "costituiscono espressione di un'attivita' meramente ricognitiva interna e descrittiva di quanto compiuto nell'annualita' 2015, privi di qualsiasi oggetto 'gestionale' esterno che e' proprio cio' che le norme in tema di ineleggibilita' mirano a prevenire perche' potenzialmente incisive sulla competizione elettorale ed in grado di turbarne lo svolgimento".