Milano

Islam: sindaco di Magenta nega spazio a festa,Tar Lombardia lo boccia

L'associazione islamica 'Moschea Abu Bakar' ha la meglio sulla sindaca di Magenta che aveva negato lo spazio per celebrare la festa islamica del sacrificio

Islam: sindaco Magenta nega spazio a festa, Tar Lombardia lo boccia

Un braccio di ferro tra l'associazione islamica 'Moschea Abu Bakar' e la sindaca di Magenta, Chiara Calati, e' finito davanti al Tar della Lombardia, che ha bocciato la decisione della prima cittadina di negare lo spazio pubblico chiesto per la celebrazione della 'Festa del sacrificio'. A detta dei giudici amministrativi, infine, il no della prima cittadina rischiava di costituire "l'illegittima compressione di un diritto costituzionalmente garantito". La decisione del Tar - a quanto appreso dall'Agi - e' arrivata ieri, con un decreto. Tutto e' cominciato con il no dell'amministrazione di centrodestra alla richiesta d'uso (inoltrata il 19 giugno) di un spazio pubblico per la comunita' musulmana, che il 14 agosto, in occasione del "rito imposto da Abramo", desiderava riunirsi. L'associazione, rivoltasi la tribunale amministrativo, una volta ricevuta la risposta negativa, e' andata fino in fondo, ottenendo la pronuncia e infine la bocciatura dell'ordinanza.

Nel decreto, a firma del presidente Domenico Giordano, si ricorda infatti che la comunita' avrebbe voluto festeggiare l'Id al-adha, con l'afflusso di circa 200 fedeli in uno spazio "senza che tale episodica aggregazione possa integrare l'allestimento di un luogo deputato ad attivita' di culto": un diritto che "riceve tutela ad un ben piu' elevato livello normativo, trovando radice nell'articolo 17 della Costituzione", il quale "consente all'autorita' di pubblica sicurezza di vietare le riunioni in luogo pubblico soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita' pubblica". Motivazioni che il Tar non ravvede nel diniego della sindaco: "Il provvedimento negativo - si legge nell'ordinanza e' fondato sul richiamo a fonti normative inconferenti (lo statuto comunale, ndr.) e non contiene alcuna indicazione circa le ragioni ostative per motivi di ordine pubblico e di moralita' pubblica, ne' per ragioni di sanita' e salubrita' pubblica, dovendo pertanto reputarsi che non siano stati riscontrati elementi concreti per ritenere che detti valori possano essere compromessi dall'iniziativa". Al contrario, il Tar, nel documento, ricorda che la fede religiosa "costituisce espressione di liberta'" e rientra tra i "diritti e valori fondamentali protetti, senza poter tollerare forme di discriminazione". 







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